Dietro l'anonimato è molto più facile dire ciò che si pensa oppure disturbare e molestare persone che poco ci piacciono, tale comportamento può sfuggire di mano, fino a provocare veri e propri danni alla salute psichica della vittima, il tutto anche grazie alla convinzione che l'anonimato o l'alterazione dell'identità siano un'armatura impenetrabile. Ora tutte queste certezze crollano.

Nonostante manchino norme specifiche che sanzionino il cattivo comportamento perpetrato attraverso i social network, comincia ad essere presente una giurisprudenza tutt'altro che marginale che permette a tutti gli utenti di capire quando il comportamento tenuto, oltre ad essere socialmente riprovevole, è anche reato punibile.

Il caso.

Il caso si apre con una denuncia per molestie nei confronti della propria vicina che aveva creato un profilo su Facebook fasullo, o fake, per molestare la propria famiglia. Dopo la denuncia e la condanna da parte del giudice di secondo grado, la signora condannata propone ricorso in Cassazione.

Condanna e motivazione

La Corte di Cassazione nella sentenza 9391/2014 pronunciata lo scorso 26 febbraio del 2014, ha ribadito la condanna affermando che: non è reato sanzionabile penalmente la creazione di falsi account facebook, anche se a tal proposito è bene precisare che le regole di facebook sono chiare e non possono essere creati account falsi, in questo caso però nulla vieta alla società creatrice dell'importante social di denunciare i falsi utenti per violazione delle regole contrattuali, non ci sarebbe però il profilo penalistico.

Ritornando alla sentenza, è invece reato utilizzare l'account falso per molestare attraverso la messaggistica istantanea, chat,altri utenti. A nulla è valsa la difesa secondo cui non vi erano particolari motivazioni per disturbare la "presunta" vittima di reato.

In base alla sentenza della Suprema Corte il comportamento viola l'articolo 494 del codice penale che afferma: "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno".

Curiosità.

In base ai dati rilevati sembra che su facebook un profilo su tre sia falso, il profilo falso viene solitamente utilizzato per superare le remore e i tabù riguardanti la propria vita privata, insomma con il profilo ufficiale si tende ad avere un comportamento più morigerato mentre con il falso profilo si cercano amicizie e contatti più libertini.

Nessuno deve però dimenticare che se si può cambiare il proprio nome e il proprio cognome questo non vuol dire che non si possa essere rintracciati in quanto ogni connessione internet può essere localizzata in modo molto precisa attraverso l'ID utente.

Nel caso in cui subiate molestie su facebook o su qualunque altro social, il primo passo da fare è la denuncia alla polizia postale si procederà quindi ad identificare il soggetto e poi si potrà procedere a querela penale.

Attenti quindi a ciò che dite e fate sui social, non è, come si è indotti a credere, un mondo privo di regole e il vostro comportamento può essere sanzionato penalmente.