Chi si iscrive a Facebook o Twitter rischia il furto d'identità o di venire diffamato e offeso pubblicamente. Vediamo che cosa bisogna fare per sporgere denuncia e chiedere i danni al garante della privacy o al giudice civile.



In tempi di social network anche le leggi si stanno adeguando e sono nati nuovi reati che fino al dilagare virale di Facebook & co non esistevano proprio. Uno dei nuovi reati è quello di diffamazione pubblica mediante social network, taggando foto sconvenienti o facendo commenti offensivi. Altro reato molto grave è quello del furto d'identità, del quale si rende colpevole una persona che si spaccia per qualcun altro pubblicando a suo nome foto, commenti o post su internet.





Ma come bisogna comportarsi se qualcuno commenta una nostra fotografia su Facebook in maniera offensiva o si appropria della nostra identità e ci rovina la reputazione?



Nel contratto che bisogna accettare per potersi iscrivere su Facebook o su Twitter, c'è scritto che dichiariamo di essere proprietari di tutte le informazioni e i materiali che pubblichiamo, comprese fotografie e video. Al gestore del social network concediamo gratuitamente i diritti di uso, chiamati in gergo licenza IP.

La licenza decade quando chiudiamo l'account o cancelliamo i contenuti, salvo il caso in cui non siano stati condivisi con altri. La condivisione può rimbalzare da un profilo all'altro fino a diventare virale e impossibile da controllarsi.

Chiunque può "taggare" tutti e c'è il rischio concreto di venire svergognati pubblicamente tramite immagini o commenti che non ci appartengono.



Cosa dobbiamo fare se il mondo intero viene a conoscenza di fatti o immagini che mai e poi mai ci saremmo sognati di fare o che dovevano rimanere segreti?



La prima cosa da mettere in pratica quando qualcuno commenta in modo improprio una nostra immagine o ci ruba l'identità, è quella di raccogliere le prove: copiare e incollare tutti i post, i commenti e i messaggi incriminati.

La seconda mossa è quella di presentare una querela alla polizia: nel sito della Polizia di Stato c'è la lista di tutti gli uffici regionali preposti.



L'articolo 163 della legge sul diritto d'autore, permette di richiedere ad un giudice di avviare un'azione inibitoria nei confronti di chi ci ha offeso o rubato l'identità; si può anche quantificare il danno morale ed economico ricevuto e chiedere un risarcimento.





Per pubblicare una fotografia ci vuole il consenso, stabilito dalla sentenza della Cassazione Civile numero 3014 del 2004; nel 2011 un tribunale ha riconosciuto la lesione di valori inerenti alla persona, chiedendo e ottenendo un risarcimento danni per aver usato impropriamente un'immagine.



Nel caso in cui la nostra privacy venga in qualche modo violata, bisogna segnalarlo al garante della privacy mediante un ricorso per chiedere quali siano i dati condivisibili oppure per domandare di cancellarli o di aggiornarli. Il garante della privacy può ritenere fondato il ricorso e ordinare che sia interrotto il comportamento lesivo della privacy, oppure se non si pronuncia entro 60 giorni il ricorso è automaticamente rifiutato.