Relativamente alle tasse sulla casa si può dire tutto e il contrario di tutto ma una è la verità inconfutabile: Governo e Comuni nel 2013 hanno fatto tutto il possibile per creare confusione.

Per questo motivo è opportuno ricordare tutti gli adempimenti previsti e le modalità di pagamento, seppur tardivo, di omessi o parziali importi dovuti ai Comuni.

Diverso trattamento è stato riservato all'Imu dovuta sulle prime case rispetto a quella dovuta sulle seconde case, capannoni, uffici, magazzini o negozi.

Infatti alla scadenza del 17 giugno 2013 è stata prevista l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie comprese tra A/02 e A/07) e le loro pertinenze (nel limite di una per per categoria C/02, C/06 eC/07) mentre è stato regolarmente richiesto il pagamento su tutte le altre tipologie di immobili.

In questa scadenza, non essendo stati ancora emanati dai Comuni delibere, regolamenti e bilanci, il contribuente ha dovuto adempiere al pagamento del 50% di quanto dovuto sull'immobile nel corso dell'anno 2012. Unica eccezione in presenza di variazioni rispetto all'anno precedente (ad esempio acquisto o vendita) in quanto il pagamento, con le aliquote previste nell'anno precedente è stato effettuato nella misura del 50% di quanto dovuto nell'anno in corso in base alle mutate situazioni.



L'esenzione sulla prima casa in extremis è stata confermata anche in sede di saldo ma con alcuni distinguo: i contribuenti residenti in un Comune che ha deliberato un'aliquota superiore a quella base sono stati chiamati entro al 24 gennaio 2014 al pagamento di parte della differenza richiesta in più (esattamente il 40% tra quanto richiesto e quanto dovuto se fosse stata applicata l'aliquota prevista dallo Stato del 4 per mille), la c.d.

Mini-Imu.

I titolari di seconde case e altri immobili invece hanno dovuto effettuare il pagamento tenendo in considerazione le nuove aliquote stabilite in molti casi a ridosso della scadenza per le delibere del 9 dicembre (appena sette giorni prima della scadenza).

Le modalità previste per il ravvedimento sono state diversificate in base alle scadenze:

- l'omesso o parziale pagamento dell'acconto Imu può essere ravveduto entro e non oltre la scadenza della presentazione della Dichiarazione Imu relativa al 2013, ossia il 30 giugno 2014;

- in caso di parziale pagamento del saldo Imu si potrà integrare quanto dovuto senza alcun pagamento di sanzioni o interessi entro e non oltre la scadenza del 16 giugno ma se non si è provveduto a pagare alcunché si è tenuti a ricorrere al ravvedimento operoso entro il termine del 30 giugno (attenzione quindi, non è più possibile effettuare il ravvedimento entro un anno ma sempre e comunque entro la presentazione della Dichiarazione Imu relativa all'anno oggetto del pagamento);

- in caso di mancato o parziale pagamento della Mini-Imu sarà possibile effettuare il ravvedimento entro il 30 giugno (si consiglia di verificare però eventuali delibere comunali in quanto alcune amministrazioni hanno esentato dalle sanzioni i contribuenti che pagano entro il 16 giugno).

Non essendo ormai più possibile effettuare i c.d. ravvedimento sprint e breve si può sanare la propria posizione effettuando il ravvedimento lungo: in questo caso la sanzione prevista è del 3,75% di quanto sanato. E' previsto anche il pagamento di interessi (nella misura del 2,5% per il 2013 e dell'1% per il 2014).

La regolarizzazione dovrà essere effettuata tramite modello F24: tributo, sanzioni ed interessi saranno versati con l'inserimento di un unico codice, il 3912 in caso di Mini-Imu o 3918 in caso di tutti gli altri immobili.