Per la maggior parte dei professionisti con Partita Iva, i c.d. "trimestrali", si avvicina la prima scadenza relativa all'Iva targata 2014: dovranno infatti provvedere ad effettuare la liquidazione dell'Iva relativa alle fatture attive e passive emesse, ricevute e registrate nel primo trimestre e a versare l'eventuale imposta dovuta entro e non oltre il 16 maggio.

I contribuenti che hanno emesso fatture attive nel primo trimestre 2014 relativamente a compensi o rimborsi spese, cessioni di beni o altre prestazioni che sono imponibili Iva devono provvedere al versamento di quanto indicato in fattura (e quindi richiesto al cliente) entro la scadenza indicata.

E' facoltà però poter detrarre dall'Iva applicata in fattura quella dovuta ai fornitori relativamente a fatture passive registrate inerenti all'esercizio della professione.

L'Iva dovuta su acquisti di beni o servizi inerenti all'attività è detraibile nella misura del 100%. E' questo ad esempio il caso di prestazioni professionali rese da terzi, acquisto di cancelleria o beni strumentali quali computer, apparecchiature elettroniche o di arredamento dell'ufficio, spese per il telefono fisso o per le utenze relative allo stesso. E' detraibile in misura piena anche l'iva relativa a spese per pubblicità, per viaggi, alberghi e alloggio in trasferta o quella relativa a fatture che riguardano congressi, convegni o corsi di aggiornamento.

La percentuale sull'iva dovuta sugli acquisti relativa a servizi o beni a "uso promiscuo" (ossia utilizzati nell'ambito lavorativo ma anche al di fuori dello stesso) è definita nella misura del 50%.

E questo il caso di quanto dovuto per fatture relative ad utenze domestiche (quando la sede dell'attività del professionista è la propria abitazione) quali ad esempio telefono fisso, gas o luce e se relative al spese relative ad uso o acquisto di telefoni cellulari.

L'Iva passiva dovuta sulle spese legate all'automobile (acquisto, manutenzione, carburante, autostrade, parcheggi) è detraibile nella misura del 40% anche se l'uso del mezzo è esclusivamente dedicato all'attività lavorativa.

E' totalmente indetraibile l'iva legata alle spese di rappresentanza (fatta esclusione per gli omaggi di importo inferiore ai 25,82 euro).

L'importo dovuto, dato dalla differenza di quanto richiesto in fattura e quanto risultato detraibile, nel caso del contribuente trimestrale deve essere maggiorato nella misura dell'1%.

Non sono tenuti a tale adempimento coloro che maturano un debito inferiore a 25,82 euro (tale debito sarà riportato nella liquidazione trimestrale successiva) e, ovviamente, in caso in cui l'Iva detraibile sia maggiore dell'Iva dovuta (con possibilità di riportare questo credito nel conteggio del trimestre successivo).

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 IMU. Il codice tributo da indicare nella Sezione Erario è 6031. Tale pagamento dovrà essere effettuato con la modalità home-banking o potrà essere data delega a un intermediario abilitato (ad esempio il commercialista) con addebito sul conto tramite il canale Entratel.

In caso di pagamento tardivo il calcolo delle sanzioni può essere effettuato potendo beneficiare del c.d. "ravvedimento sprint": tale strumento permette il pagamento dello 0.2% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo. In caso di regolarizzazione del pagamento oltre il quindicesimo giorno ma entro il trentesimo sarà dovuta una sanzione nella misura del 3%, oltre questo termine ma entro la presentazione della dichiarazione Iva 2015 la sanzione sarà pari al 3,75%.