Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare dello Spesometro relativo all'anno d'imposta 2013, alla sua prossima scadenza e contestuale potenziale slittamento. Quali sono i soggetti esclusi dalla presentazione dello spesometro? Quali le operazioni escluse?

Innanzitutto occorre dare una definizione di cosa è la Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, il c.d. Spesometro, rivisitazione in "chiave moderna" dei vecchi elenchi clienti-fornitori. Con tale strumento, che prevede la comunicazione di tutte le operazioni, siano esse attive o passive, il titolare di partita Iva (sia esso imprenditore, professionista o una società) indica tutti i rapporti intrattenuti ove è previsto l'obbligo di fattura con altri soggetti.

Scopo di tale strumento è incrementare a dismisura i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate per avere sempre più modo di combattere l'evasione fiscale di contribuenti e società. Partito in sordina con la scadenza più volte prorogata relativa all'anno d'imposta 2012 è ora in agenda con una duplice scadenza: il 10 aprile deve essere presentato dai soggetti che provvedono alla liquidazione Iva mensile mentre il 22 aprile l'adempimento è previsto per i trimestrali (e da chi, in caso di agevolazioni, svolge l'adempimento con cadenza annuale).

Non sono tenuti a presentare lo spesometro i nuovi contribuenti minimi e tutti quei soggetti che non hanno effettuato operazioni (attive o passive) rilevanti ai fini IVA.

Le operazioni escluse sono molteplici, ecco un breve elenco:

  • importazioni ed esportazioni indicate all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del Dpr 633/72 in quanto già comunicate attraverso l'Agenzia delle Dogane;
  • operazioni intracomunitarie, in quanto comunicate con il modello intrastat;
  • operazioni di importo pari o superiore a 3.600,00 euro effettuate nei confronti di soggetti privi di partita Iva, che non siano documentate con fattura e per le quali il pagamento è avvenuto con carte di credito, di debito o prepagate in quanto tali operazioni saranno segnalate, entro il 30 aprile 2014, dagli operatori finanziari (tali spese saranno tenute in evidenza dai verificatori fiscali ai fini del redditometro);
  • operazioni di importo inferiore ai 3.600,00 euro per i quali non è previsto l'obbligo di fattura relativamente alle operazioni di commercianti al dettaglio ed assimilati (esonero valido solo per il 2013);
  • operazioni che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria: ad esempio fatture emesse dai gestori di telefonia mobile e fissa, relative alla fornitura di energia elettrica e gas senza dimenticare le pay-tv.

In caso di omissione o infedele (dato da mancanza o inesattezza di dati) invio dello spesometro è prevista una sanzione da 258,00 a 2.058,00 euro.

La misura è da ritenersi fissa, quindi in caso di indicazione di più dati inesatti sarà comminata una volta sola. Non è possibile effettuare il ravvedimento mentre è possibile effettuare una dichiarazione sostitutiva (correttiva) entro la scadenza prevista.