Mancano pochi giorni per la presentazione della denuncia dei redditi relativa al periodo d'imposta 2013. E' bene pertanto sapere che le tasse da versare potrebbero diminuire indicando quelle spese, tra le quali le spese mediche e per assistenza specialistica, che si possono detrarre.

Tali voci di spesa devono essere debitamente documentate, fornendo scontrini della farmacia, ricevute dei ticket, parcelle e fatture dei medici che attestino l'ammontare della spesa effettuata per tutto il 2013.

Il contribuente che nel 2013 abbia sostenuto spese mediche, in Italia o all'estero, per sé e per i familiari a carico, può ottenere lo sconto Irpef del 19%, indicando correttamente tali spese nella dichiarazione dei redditi.

Vediamo quali sono le spese che danno diritto alla detrazione, qualora inserite nel quadro E "Oneri e spese" del modello 730.

Spese mediche detraibili

  • Analisi, indagini radioscopiche ricerche e applicazioni

  • Spese per trapianto di organi

  • Prestazioni specialistiche

  • Prestazioni rese da un medico generico (comprendendosi anche le prestazioni rese per visite e cure omeopatiche)

  • Acquisto di medicinali; acquisto o affitto di protesi sanitarie e dispositivi medici (es. apparecchi per areosol o misurazione della pressione sanguigna) sepre chè da scontrino o fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo contrassegnato da marcatura CE)

  • Ticket per spese sostenute tramite il Servizio Sanitario nazionale

  • Spese per ricovero collegato ad operazione chirurgica o degenza. In caso di ricovero di anziano presso istituto di assistenza o ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza ma soltanto per spese mediche separatamente sostenute;

  • Assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc..)

  • Cure termali prescritte da uno specialista

  • Prestazioni da personale con le qualifiche di educatore professionale o addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale

  • Spese per prestazioni rese da coloro che sono in possesso di qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale

Spese non detraibili

Non si considerano detraibili le spese per parafarmaci, integratori alimentari, prodotti fitoterapici a meno che non si tratti di prodotti approvati dall'Aifa e certificati.

Non sono inoltre detraibili le spese sanitarie sostenute seguito danni arrecati da terzi (come nel caso di incidenti stradali) che vengono già risarciti dal danneggiante o dall'assicurazione.

Diverso discorso deve essere effettuato per le spese mediche rimborsate a fronte di una polizza assicurativa.

Nel calcolo delle spese mediche detraibili possono considerarsi anche quelle rimborsate interamente dalla Compagnia assicuratrice, a condizione che i premi o contributi versati dal contribuente all'assicuratore non siano deducibili o detraibili.

L'articolo 15, lettera c, del Tuir, il Testo unico delle imposte sui redditi, infatti, consente la possibilità di detrarre le spese sanitarie rimborsate, a condizione che ai contributi e ai premi di assicurazione versati non competano agevolazioni fiscali. In questo caso la somma ottenuta come rimborso non deve essere dichiarata nel 730.

Scontrino fiscale

La detrazione del 19% spetta solo qualora la spesa sanitaria sia certificata dal cosiddetto scontrino parlante (scontrino o ricevuta fiscale) nel quale devono essere indicati natura, qualità, quantità e prezzo di ciascun farmaco o prestazione. Inoltre deve essere riportato codice alfanumerico sulla confezione di ogni farmaco e il codice fiscale del destinatario dei medicinali. Per ottenere ciò, è necessario presentare al farmacista, prima dell'acquisto, la propria Tessera Sanitaria.

Calcolo della detrazione

Le spese mediche che danno diritto alla detrazione si riportano nel rigo E1 "spese sanitarie" del quadro E, trascrivendone l'importo totale. La detrazione del 19% è calcolata sulla parte eccedente l'importo di 129,11 euro. Se le spese sostenute nell'anno 2013 non hanno superato l'importo della franchigia sopra indicata non si ha diritto alla detrazione.