Tutti i professionisti iscritti agli Ordini di Architetti e Ingegneri, in possesso di Partita Iva individuale o associativa se non assoggettati ad altra gestione previdenziale obbligatoria sono tenuti ad iscriversi all'Inarcassa.

Tale iscrizione comporta i seguenti obblighi:

- pagamento di contributi minimi obbligatori annuali da versare in due rate (30 giugno e 30 settembre), tali contributi sono stabiliti in misura fissa e quindi non legati ai redditi che saranno prodotti nel corso dell'anno;

- invio con modalità telematica della Comunicazione Annuale Obbligatoria entro il 31 ottobre o la quale vengono dichiarati i redditi percepiti e gli importi fatturati dai professionisti iscritti nel corso dell'anno precedente (entro il 31 ottobre 2014 devono essere comunicati i redditi e il fatturato relativi all'anno 2013);

- pagamento di un eventuale conguaglio entro l 31 dicembre nel caso in cui i contributi pagati nel corso dell'anno precedente sono inferiori a quelli effettivamente dovuti in seguito a quanto comunicato all'Ente.

I contributi richiesti da Inarcassa sono tre: soggettivo, integrativo e di maternità.

Il contributo soggettivo è quanto richiesto proporzionalmente al reddito netto (ossia ai ricavi depurati dai costi sostenuti per l'espletamento dell'attività di professionista indicati nella dichiarazione reddituale) percepito.

L'aliquota ordinaria prevista per gli anni 2013 e 2014 è del 14,50%. I giovani che si iscrivono o re-iscrivono entro il compimento del trentacinquesimo anno d'età hanno diritto per cinque anni solari (ma comunque non oltre il compimento del trentacinquesimo anno) al pagamento del contributo con l'aliquota agevolata del 7,25%.

Come precedentemente segnalato però, indipendentemente dal reddito prodotto i contributi che dovranno essere versati in misura fissa sono per il 2014 pari a 2.275,00 euro.

Anche in questo caso vi è una riduzione per i giovani iscritti che devono versare un importo ridotto a un terzo, pari a 758,50 euro. A partire dal 2013 tale contributo, ridotto nella misura del 50%, è dovuto anche dagli iscritti titolari di pensione contributiva, di vecchiaia o invalidità. Tale contributo è interamente deducibile in sede della dichiarazione reddituale.

Il contributo integrativo è legato al volume d'affari prodotto ai fini IVA (ammontare di quanto fatturato dai clienti, anche dai professionisti iscritti al nuovo regime dei minimi) ed è dovuto nella misura del 4%. Tale contributo può essere ri-addebitato in fattura alla clientela. Anche in questo caso è prevista una contribuzione minima annuale, pari a 670,00 euro. Come per il soggettivo, tale contributo fisso è dovuto nella misura del 50% dagli iscritti pensionati e ridotto a 1/3 (223,50 euro) dai giovani iscritti. 
Tale contributo, in quanto riaddebitato alla clientela al momento della fatturazione, non può essere dedotto fiscalmente in sede di dichiarazione reddituale.

Il contributo di maternità, introdotto per finanziare l'indennità corrisposta alle libere professioniste in caso di maternità, è dovuto in misura fissa uguale per tutti gli iscritti.

Per il 2014 l'importo dovuto è pari a 83,00 euro. Tale contributo è interamente deducibile in sede di dichiarazione reddituale.

I contributi dovuti in misura fissa sono frazionabili in dodicesimi in relazione ai mesi di effettiva iscizione.

In caso di ritardo nel pagamento dei contributi è prevista una sanzione pari al 2% di quanto dovuto per ogni mese di ritardo fino a un massimo del 60%. E' possibile accedere all'istituto del ravvedimento operoso beneficiando di una riduzione del 70% delle sanzioni previste dalla normativa.