È prossima la partenza del nuovo redditometro, visto e rivisto nel corso dell'anno 2013 a seguito di variazioni, ampliamenti e infine modificato nella sostanza dal parere del Garante della Privacy.

A partire dal 2014 l'Agenzia delle Entrate avrà la possibilità di poter effettuare oltre al consolidato accertamento sintetico anche il c.d. nuovo redditometro, un accertamento induttivo in quanto integra ai dati previsti da quello sintetico anche nuovi elementi indicativi di capacità contributiva desunti dalla disponibilità di determinati beni e servizi.

Innanzi tutto è importante segnalare che il nuovo redditometro può essere utilizzato dall'Agenzia delle Entrate nei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni reddituali a partire dall'anno d'imposta 2009 (gli anni precedenti risultano ad oggi prescritti).

La normativa prevede che l'accertamento con determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato, anche se tale scostamento avviene per un solo periodo d'imposta. Quindi ad esempio un contribuente potrà risultare accertabile se, a fronte di un reddito Irpef dichiarato pari a 100.000,00 euro, con gli strumenti in possesso del verificatore risulti una spesa complessiva sostenuta nell'anno superiore ai 120.000,00 euro.

Il nuovo redditometro, come il precedente accertamento sintetico, si basa principalmente da spese riscontrabili su dati certi che l'Amministrazione Finanziaria è in grado di ottenere attraverso i pubblici registri (come ad esempio il Catasto o il PRA) e da tutti quei flussi che i vari operatori economici devono inviare all'Anagrafe Tributaria.

Alcuni esempi di spese certe sostenute sono:

  • acquisto di immobili, terreni , veicoli a motore; 
  • incrementi dei risparmi investiti a vario titolo (le banche segnalano i saldi di inizio e fine anno per ogni contribuente di conti correnti, deposito titoli e carte di credito); 
  • polizze assicurative (infortuni, vita, professionali, r.c.a.); 
  • somme versate per pagamento di mutui, locazioni o leasing; 
  • spese sostenute per energia elettrica e gas; 
  • spese sostenute per i collaboratori domestici (dati inoltrati dall'INPS); 
  • abbonamenti pay tv, per attività sportive, circoli culturali e centri benessere; 
  • spese per viaggi organizzati, alberghi e onorari versati a liberi professionisti (in quanto dal 2011 è sorto l'obbligo di segnalare tutte le operazioni attive con ogni singolo individuo attraverso il c.d. spesometro); 
  • tutti gli oneri deducibili e detraibili indicati nella dichiarazione dei redditi (es. spese mediche, per l'istruzione, contributi volontari, erogazioni liberali, spese per la ristrutturazione edilizia).

Inoltre vengono considerate dall'accertatore anche le c.d.

spese per elementi certi ossia quelle sostenute dall'individuo per il mantenimento di beni certi quantificate in valori medi rilevati dai dati ISTAT.

Il contribuente può dimostrare che le spese accertate, oltre che con il reddito dichiarato in sede di dichiarazione, sono state finanziate con redditi esenti, soggette a ritenuta alla fonte o escluse dalla formazione della base imponibile quali ad esempio:

  • somme provenienti da disinvestimento di beni immobili; 
  • redditi di natura finanziaria assoggettati da ritenuta alla fonte, utili e plusvalenze, vincite e risarcimenti; 
  • somme ricevute con accensione di mutui o finanziamenti.

È facoltà del contribuente dimostrare che tali spese sono state finanziate con donazioni di soggetti diversi, come ad esempio genitori o figli. È fondamentale che queste elargizioni siano tracciabili (es. assegni o bonifici). Le erogazioni in contanti purtroppo in sede di contradditorio non avranno alcuna valenza.