Celerità e innovazione anche per le controversie tributarie. Fisco e tributi, sono stati proiettati nell'istituto della mediazione. I risultati sono soddisfacenti, a parere dell'Agenzia delle Entrate. La definizione delle controversie, avviene in tempi ragionevoli, ossia entro 90 giorni, evitando inutili ristagni tra una fase e l'altra, e soprattutto senza comparire di fronte ad un giudice.

Le garanzie minime e il contraddittorio sono comunque assicurati, ma per un conforme e doverso rispetto ai principi dell'intero ordine delle norme di stampo processualistico, si è deciso che possono essere oggetto di mediazione solo le controversie di un valore non superiore a 20.000 euro.

La prova dimostrativa della positività della nuova procedura, è riscontrata nel minor numero dei ricorsi presentati in commissione tributaria. Dai dati emergenti, si evince che più della metà dei contenziosi fiscali vengono definiti tramite mediazione (dato crescente nell'ultimo anno), ma nel circa 70% dei casi, l'attribuzione della ragione spetta all'Amministrazione finanziaria. La mediazione tributaria è disciplinata dalla legge di stabilità 2014. Le regole sulla mediazione tributaria si applicano anche alle controversie aventi ad oggetto contributi previdenziali e assistenziali.

Per gli atti notificati dal 2 marzo 2014, la fase della mediazione è obbligatoria e ha una durata di 90 giorni.

Se viene effettuato il ricorso, prima dell'espletamento della mediazione, viene dichiarato improcedibile (non inamissibile). Infatti si tratta di un vizio della procedura, non della legittimità sostanziale o formale dell'atto di opposizione. Sempre nell'arco dei 90 giorni, è sospesa la riscossione delle somme e degli interessi. In via analogica è applicata anche la disciplina riguardante la sospensione del processo civile nei giorni feriali.