Con l'arrivo del nuovo anno, precisamente dal 1° gennaio 2014, saranno rese attive le nuove normative approvate dal Parlamento con la Legge di Stabilità. Ad essere interessati da tali normative saranno i mercati immobiliari in generale e riguarderanno i trasferimenti immobiliari, le ristrutturazioni, gli affitti e le tasse comunali.

  • Trasferimenti Immobiliari

Per quanto riguarda i contratti di compravendita di immobili, si avrà un calo delle imposte dal 3% attuale al 2% calcolate su un minimo di 1.000 euro, nel caso si tratti di immobili classificati come prima casa.

Scendono da 168 euro l'una a 50 euro le imposte ipotecarie e le imposte catastali.

Per gli altri tipi di trasferimenti classificati come A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e per tutte le residenziali che non siano prima casa, non è previsto il rientro in tali agevolazioni fiscali. Per queste tipologie di immobili l'imposta verrà calcolata al 9%, sempre su un minimo di 1.000 euro, mentre le imposte ipotecarie e catastali passeranno a 50 euro.

  • Ristrutturazioni

Per gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici, la Legge di Stabilità prevede la proroga degli Ecobonus sotto forma di sgravi fiscali in detrazione dall'Irpef o dall'Ires, nella misura del 65% per tutto il 2014 (fino al 30 giugno 2015 nel caso di condomini) per poi decrescere al 50% nel 2015 e tornare al 36% nel 2016.

  • Affitti

Nelle nuove norme è espressamente fatto divieto di usare «forme e modalità che escludano l'uso del contante» per saldare il Canone di Affitto. Questo per cercare di contrastare le transazioni in nero e combattere l'evasione fiscale. Non rientrano in queste norme gli affitti dovuti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

  • Tasse Comunali

La nuova Legge di Stabilità ha visto nascere nuove tipologie di tasse, a sostituzione di altrettante. L'ultima in ordine di tempo è la IUC, nuova Imposta Unica Comunale formata oltre oltre che dalla "vecchia" IMU, anche dalla TASI (Tassa Servizi Comunali) e dalla TARI (Tassa Rifiuti).

Sulla prima casa non si pagherà più l'IMU, ma si dovrà comunque versare sia TASI che TARI.

Per tutte le altre tipologie di abitazioni differenti dalla prima casa (seconda casa, terza casa, ecc.) si dovranno pagare tutte e tre le tasse suddette: IMU, TASI, TARI con aliquota a discrezione del comune interessato e comunque non superiore al 10,6 per mille.

La Legge di Stabilità, inoltre, ha approvato la proroga dal 16 al 24 gennaio 2014 per la scadenza del versamento della Mini Imu, l'imposta dovuta dai possessori di immobili ubicati in quei comuni che hanno optato, nel 2013, per l'aumento dell'aliquota IMU.

La Camera, sempre in ordine alla suddetta Legge di Stabilità, ha deciso di approvare l'esenzione totale dell'IMU per i fabbricati classificati come "rurali". Altresì, ha approvato la riduzione da 110 a 65 del Moltiplicatore dei terreni.