Dal dicembre 2007 è possibile chiedere l'esonero dal pagamento del Canone Rai per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, secondo l'art. 1, comma 132 della legge del 24 dicembre 2007 n. 248.

Per poter avere l'esonero bisogna possedere i seguenti requisiti:

  • avere compiuto 75 anni entro il termine di pagamento del canone Rai (quindi per l'anno 2014 entro il 31 gennaio 2014);
  • convivere soltanto con il coniuge e non con altri soggetti titolari di proprio reddito;
  • possedere un reddito, che unito a quello del coniuge convivente, non superi i 516,46 euro mensili per 13 mensilità (reddito annuo pari a 6.713,98 euro).

Il reddito considerato è quello risultante dalla denuncia dei redditi dell'anno precedente, se non si presenta la denuncia dei redditi farà riferimento il reddito indicato sul modello CUD.

A tale reddito va sommato quello derivante da interessi maturati da depositi bancari, BOT, CCT o altri titoli di Stato e i redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Dal calcolo del reddito sono invece esclusi i redditi che sono esenti da Irpef, come ad esempio pensioni di guerra, reddito dell'abitazione principale con relative pertinenze, tfr e altri redditi la cui tassazione risulti separata.

La domanda di esonero del pagamento del canone Rai va inviata al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale I di Torino

Sportello SAT

Casella Postale 22

10121 Torino

Oppure consegnata a mano negli uffici territoriali del proprio comprensorio dell'Agenzia delle Entrate.