Quando viene impugnato un atto di Equitalia, adesempio un preavviso di fermo amministrativo o un'iscrizione di fermo amministrativo, spesso l'agente dellariscossione, ovvero Equitalia, è solito depositare l'estratto di ruolo perdimostrare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento. La cartella dipagamento, anche detta esattoriale, è l'atto presupposto su cui si basa unaeventuale e successiva azione di Equitalia. I successivi atti, che sono spesso delle ingiunzioni di pagamento odelle misure cautelari come il preavviso di fermo ed iscrizione di fermoamministrativo sul veicolo, possono essere tutte singolarmente impugnatedinanzi all'autorità competente.

Quindi, se nell'elenco degli addebiti - che èsempre allegato all'atto ricevuto (sia esso il preavviso e l'iscrizione difermo, sia un'ingiunzione di pagamento, o altri atti) – sono indicati tributierariali, allora la competenza sarà della Commissione tributaria; invece, setrattasi di sanzioni amministrative sarà competente il Giudice di Pace o ilTribunale a seconda dell'importo da pagare e del tipo di atto.

Dunque, nella eventualità in cui venga impugnatouno di questi atti sopra elencati, Equitalia per dimostrare che il creditovantato è effettivamente dovuto dal contribuente, deve necessariamentedepositare la copia dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento, laquale è un atto presupposto che deve essere sempre notificato prima diqualsiasi atto successivo.

Per prassi, invece, Equitalia deposita solo ed esclusivamente l'estratto di ruolo e, al massimo, la copiadell'avviso di ricevimento della precedente cartella da parte del contribuente.

Tuttavia, di recentesono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali che hanno sancito l'obbligoper il concessionario della riscossione (cioè Equitalia, Soget, ecc.) di esibireal giudice anche il contenuto di quell'estratto di ruolo e di quegli avvisi diricevimento: vale a dire devono essere depositate le cartelle di pagamento per ritenere provata la notifica della stessa. Anche una recentissima sentenza della CommissioneTributaria Regionale di Milano (sentenzan. 63/14/13 del 21.06.2013) ha ritenuto fondamentale, in sede giudiziaria,l'esibizione del titolo (cartella di pagamento) su cui si basa la pretesacreditoria.