Il 26 febbraio 2014, la Camera deideputati ha approvato, con 390 voti favorevoli, il disegno di legge (Ddl) presentatail 19 marzo 2013, per l’introduzione del titolo VI-bis, titolo II, del codice penalein materia di reati di natura ambientale.

Il disegno di legge ora passa al Senato per l’approvazionedefinitiva. Con l’inserimento di un nuovo titolo nel codice penale, sigiunge ad un riorganizzazione complessiva ed organica della materia ambientale,le cui sanzioni e la previsione di reati appaiono proporzionali in relazione alfine ultimo tutelato dalle medesime norme: latutela dell’Ambiente, del paesaggio e della salute umana.

Segnatamente, il testo di legge introducetitoli autonomi di reato con la previsione degli articoli da 452 bis al 452 nonies del c.p.: il delitto di inquinamento ambientaleverrà ora punito con una pena di reclusione tra 2 a 6 anni ed, altresì, unamulta che può oscillare tra i 10 mila ed i 100 mila euro. L’obiettivo è larepressione di tutte quelle condotte che provocheranno un deterioramento delterritorio, dell’ambiente (suolo e sottosuolo, falde acquifere, aria o più ingenerale dell’ecosistema).

Rilevante è anche il reato di abbandono o traffico illecito disostanze radioattive che possono comportare il pericolo di deterioramentodell’aria, dell’acqua o del suolo: delitto punibile con la reclusione tra 2 e 6anni e l’irrogazione della multa da 10 mila a 50 mila euro.

Ed ancora, l’art. 452 ter c.p. vieta, invece, le condotte che comportano ilpericolo di danneggiamento e deterioramentodella flora, fauna e patrimonio naturale con una pena da 2 a 5 anni direclusione.

Infine, l’art. 452 sexies dà la possibilità di avanzare un ravvedimento operoso che consiste nelcollaborare con l’autorità giudiziaria denunciando la propria condotta, anchecolposa, e provvedendo alla messa in pristino stato o alla bonifica: le pene intal caso sono diminuite della metà.