Il Decreto Carceri diventa legge: quello che le opposizioni hanno definito con tono polemico "Svuotacarceri" è stato convertito in Legge dal Parlamento, dopo l'approvazione definitiva al Senato, grazie ai voti della maggioranza. Scopo della nuova legge è risolvere l'annoso problema del sovraffollamento carcerario e garantire i diritti dei detenuti.

L'associazione per i diritti dei detenuti "Antigone" ha stimato che l'esorbitante numero dei detenuti potrebbe scendere drasticamente in pochi mesi sotto le 60 mila unità grazie alla nuova legge. Dal testo definitivo, ecco le novità e i provvedimenti il cui obiettivo è ridurre in modo controllato il numero dei detenuti e tutelarne i diritti:

Piccolo spaccio.

L'attenuante di lieve entità nel delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti diventa fattispecie autonoma. Ciò dovrebbe evitare l'irrogazione di pene sproporzionate. Salta il divieto di disporre per più di due volte dell'affidamento terapeutico al servizio sociale. In ultimo, per i minori tossicodipendenti accusati è prevista l'applicabilità di misure cautelari con invio in comunità.

Liberazione anticipata speciale: con effetto temporaneo (dal 1.1.2010 al 24.12.2015), lo "sconto" sulla pena sale da 45 a 75 giorni per semestre. L'ulteriore "sconto", escluso per i casi di affidamento in prova e detenzione domiciliare, è comunque applicabile solo dopo una valutazione circa la "meritevolezza".

Esclusi, in ogni caso, i condannati per mafia e altri gravi delitti (violenza sessuale, su tutti).

Braccialetti elettronici: quando il giudice dispone i domiciliari sarà tenuto a "prescriverli" sempre, salvo casi eccezionali. Da eccezione a regola, insomma.

Detenzione domiciliare: la norma che consente di scontare presso il domicilio la detenzione (anche residuale) non superiore a 18 mesi acquista carattere permanente.

Restano esclusi dal regime della detenzione domiciliare i delitti gravi e i casi dove sussistono circostanze particolari come la possibilità di fuga o pericoli per le vittime.

Affidamento in prova: Portato a 4 anni il limite di pena (anche residua) che consente l'affidamento in prova ai servizi sociali, ma su presupposti aggravati rispetto all'ipotesi ordinaria commisurata su 3 anni.

Rafforzati inoltre i poteri d'urgenza del magistrato di sorveglianza.

Espulsione detenuti stranieri come alternativa alla detenzione. Vi rientrerà non solo lo straniero che deve scontare 2 anni di pena, ma anche chi è condannato per un delitto previsto dal T.U. sull'immigrazione, purché la pena prevista non superi nel massimo i 2 anni, e chi è condannato per rapina o estorsione aggravata. Velocizzata già dall'ingresso in carcere poi la procedura di identificazione ai fini dell'effettiva esecuzione dell'espulsione.

Garante dei detenuti: Istituito il Garante nazionale dei diritti dei detenuti il cui compito è vigilare sul rispetto dei diritti umani negli istituti carcerari e detentivi. Il Garante può inoltre formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione penitenziaria.

In ultimo, al fine di rendere atto della situazione carceraria trasmetterà al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta.

Reclami e diritti: ampliata la platea dei destinatari dei reclami in via amministrativa, così le garanzie nel reclamo davanti al giudice contro sanzioni disciplinari e inosservanze pregiudizievoli di diritti. Prevista infine una procedura ad hoc a garanzia del rispetto delle decisioni del magistrato di sorveglianza.