Lo Statuto dei diritti del contribuente è un insieme di disposizioni normative, emanate con una legge ordinaria dello Stato nel lontano anno 2000, volte a regolamentare il sistema fiscale italiano al fine di tutelare il contribuente.

Tale testo, ricco di principi importanti, è stato più volte disatteso dal legislatore nel corso degli ultimi mesi. Ecco di seguito alcuni degli esempi più eclatanti.

Nei principi generali vengono richiamati gli articoli 3 (principio uguaglianza) e 53 (compartecipazione ala spesa pubblica) della Costituzione: la legge di Stabilità 2014 prevede il pagamento dell'Irpef (imposta nazionale, ugualmente dovuta da tutti i cittadini italiani) sul 50% della rendita catastale degli immobili sfitti se situati nello stesso comune ove si trova l'abitazione principale.

In caso contrario nulla è dovuto in quanto, come segnalato a suo tempo, tali redditi sono "assorbiti" dall'IMU. Quindi, per fare un esempio, se un contribuente risiede a Voghera e possiede un piccolo bilocale nella stessa città (magari ereditato) è tenuto a questo parziale pagamento, se invece possiede una villa a Cortina d'Ampezzo è esonerato da questo adempimento.

Nell'articolo 3 viene enunciato il principio della non-retroattività, ossia il legislatore non può disporre che un'imposta possa essere richiesta per un periodo precedente al momento in cui è stabilita o egualmente non può eliminare un beneficio. Il caso citato precedentemente non rispetta neanche questo principio: emanato con la legge di Stabilità approvata a fine anno, tale tassazione ha effetti a partire dal 1 gennaio 2013.

In egual misura è stato stabilito il taglio della detrazione sulle polizze vita, non più detraibili per un importo di 1.291,14 euro ma solo di 630,00 euro a partire dal 2013.

L'articolo 4 vieta l'istituzione di nuovi tributi con decreto-legge. Cosa successa, ad esempio, con la Tares.

L'articolo 5 stabilisce che l'amministrazione finanziaria debba rendere agevole e completa la conoscenza delle nuove norme.

Alzi la mano, solo per fare un piccolo esempio, chi ha saputo tempestivamente del taglio e successivamente dell'eliminazione della deducibilità di quanto versato al SSN in sede di pagamento dell'assicurazione sull'auto.

Nell'articolo 6 viene segnalato che le amministrazioni finanziarie devono mettere a disposizione del contribuente in tempi utili ogni comunicazione volta agli adempimenti fiscali.

Ricordiamo tutti il marasma legato al secondo acconto Irpef dovuto a fine novembre o al saldo Imu 2013, vero? Tempestivi e chiari.

Lo stesso articolo stabilisce anche che al contribuente non debba essere richiesta l'esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione finanziaria. Molti comuni hanno intrapreso contenziosi con contribuenti rei di aver beneficiato di aliquote Ici/Imu agevolate (legittimamente) senza aver preventivamente esibito contratti di locazione debitamente registrati all'Agenzia delle Entrate e quindi di libero accesso anche all'Ente locale.

L'articolo 8 prevede che l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. Ad oggi non è ancora possibile effettuare compensazioni in sede di pagamento della Tares, del Canone Rai, delle imposte di registro, del bollo auto, giusto per fare alcuni esempi.

In conclusione si evidenzia come queste "infrazioni" siano state commesse dagli ultimi due esecutivi, presieduti da un tecnico e un outsider, sostenuti da maggioranze parlamentari e programmi diversi da quelli presentati ad elezioni politiche regolate, tra l'altro, da una legge dichiarata incostituzionale.