Sono giorni che si susseguono disegnidi legge in materia di diritto all'adozione cognome maternole varie ipotesi lette, non ultima quella di SEL, usano termini comedisaccordo, prevalenza e fanno precipitare la società italiana un unconflitto continuo e potenziale che ha dell'assurdo.

Eppure sarebbe facilissimo legiferaresenza disaccordo e prevalenza. Ecco il mio disegno di legge!

Art. 1

  • Al momento della nascita ogni natoassumerà il cognome paterno e materno e gli stessi saranno dispostiin ordine alfabetico (Marta Bianchi Rossi).
  • Nel caso in cui il riconoscimento siaeffettuato da un solo genitore il nuovo nato avrà il solo cognomedel genitore che ha effettuato il riconoscimento.
  • In caso di riconoscimento tardivodell'altro genitore, il cognome di costui si aggiungerà.

Art.

2

  • Al raggiungimento del diciottesimoanno di età il soggetto avrà un lasso di tempo di tre anni in cuipotrà recarsi all'ufficio anagrafe del comune di residenza e dovràindicare il cognome che ritiene di adottare come prevalente. Lascelta potrà essere effettuata anche in forma telematica con modulipredisposti e che i comuni devono rendere reperibili sui sitiinternet del comune stesso.
  • Nel caso in cui in tale lasso di temponon effettui la scelta, sarà considerato prevalente il cognomealfabeticamente precedente.

Art. 3

  • Alla nascita di un figlio ciascungenitore potrà trasmettere al figlio il solo cognome prevalente.
  • Nel caso in cui il genitore condoppio cognome sia minorenne o si trovi nel lasso di tempo dai 18 ai21 anni e non abbia ancora effettuato la scelta, alla nascita delfiglio potrà contestualmente scegliere il nome prevalente che a suavolta sarà l'unico che potrà trasmettere.

Art.

4 - Firma

  • Al momento di firmare documenti edatti il soggetto potrà firmare con il solo cognome scelto comeprevalente o con entrambi, in questo secondo caso il cognomeprevalente nella firma dovrà essere apposto prima del secondocognome.

Art. 5 - Documenti

  • Sui documenti ogni maggiorenne potràscegliere se inserire entrambi i cognomi o il solo cognomeprevalente. Nel primo caso il secondo cognome deve essere indicatodopo il prevalente e tra parentesi.

Art.

6 - Cambio cognome

  • Il maggiorenne che ha effettuato lascelta del cognome prevalente non potrà cambiare idea se non nelcaso in cui successivamente alla scelta dovesse scoprire unaparticolare indegnità del genitore che ha trasmesso il cognomeprevalente (ad esempio sentenza passata in giudicato per reatiparticolarmente crudeli) oppure nel caso in cui il cognome prevalentesia caratterizzato da un particolare disdegno sociale per fattioggettivamente riconosciuti come gravi (cognome legato allacriminalità organizzata).

Art.

7

  • In nessun caso ai nuovi nati potrannoessere dati più di due cognomi. Ciascun genitore può trasmettere aifigli il solo cognome prevalente.

Detto questo c'è proprio bisogno diparlare di conflitto tra genitori, prevalenza... c'è bisogno dirovinare un momento bello come la nascita con scelte imbarazzanti? A volte il legislatore italiano èimbarazzante.