Allo scadere della legislatura arriva l'accordo UE per l'SRM (UE Press releases database, 20/3/2014). Dalle posizioni iniziali degli Stati membri si è via via formata una composizione che dovrebbe cogliere la virtus che in medio stat. Di fatto si centralizza la gestione delle crisi bancarie dal 2015. In mancanza di simile previsione, i poteri di vigilanza della BCE a che servirebbero se non potesse intervenire sui casi critici?

Come a dire, che senso avrebbe vigilare sui divieti se il "vigile" non avesse nessuna possibilità di staccare una multa?

Secondo le previsioni vi sarebbero due zone di intervento. Le banche significative e le banche "minori". Sulle prime sarà la BCE ad essere competente, mentre sulle altre la competenza sarà delle banche nazionali, pur se non potrà mancare il coordinamento con la BCE, libera in ogni caso di intervenire anche in questi casi minori. Gli strumenti di intervento della BCE, quali misure o di prevenzione delle crisi, o di gestione delle crisi quando sono ormai iniziate, sono diversi, ma soprattutto c'è attesa per il bail-in.

Quest'ultima misura prevede di poter intervenire anche sui creditori delle banche (i risparmiatori). Resta la previsione della tutela dei depositi sotto i 100.000€, coperti da garanzia riconducibile ai sistemi con cui la medesima si realizza grazie ai singoli Stati membri.

È chiaro che sopra i 100.000€ la tendenza sarà di tenere l'attenzione molto alta. Probabilmente si avranno due tipi di creditori, quelli "tranquilli" e quelli che chiederanno di monitorare l'andamento degli istituti con la prevedibile possibilità di poter entrare nella governance.

In generale, al verificarsi di condizioni che sono o il fallimento imminente o preludio dello stesso, la BCE segnala la circostanza al board che poi deciderà in base a sue valutazioni se intervenire con risorse pubbliche o se vi sono possibilità di reperire risorse private.

Il board è un organismo che si compone di quattro membri e un presidente a tempo pieno, cui si aggiungono i rappresentanti delle autorità nazionali; un osservatore viene invece indicato dalla BCE ed infine uno lo indica la Commissione.

Posto che la soglia di 5 miliardi segna la competenza, sotto tale cifra, che corrisponde alla maggior parte delle decisioni, ogni questione è di competenza della componente esecutiva del board (presidente e quattro membri), mentre per i casi oltre soglia interviene tutto il board.

La commissione se ritiene, entro il brevissimo termine di 24 ore, può proporre al Consiglio di opporsi al piano del board per motivi riconducibili al bene pubblico o al fatto che il piano preveda oneri tali da alterare la natura del meccanismo SRM. In relazione ai "tempi" vanno distinti due momenti, a regime, dal 2016, e il periodo ante 2016.

Per il periodo di transizione, saranno gli apporti delle banche degli Stati membri a generare le risorse a disposizione, mentre dal 2016, si realizzerà un fondo con un ammontare di 55 miliardi. Il punto più interessante in termini di ripercussione della crisi sullo Stato membro è che il fondo interviene in seconda battuta (perché prima saranno i privati a dover sostenere i costi, ed il fondo si attiva solo se almeno una certa percentuale è già stata coperta da risorse interne della banca in crisi) e con il limite di non intervenire oltre il 5% del totale passivo. Tensioni non mancheranno, ma questo è un passo verso una concreta visione unitaria della gestione delle crisi in Europa.