In caso di acquisto di un immobile che è stato dapprima concesso in locazione, l'acquirente subentra con tutti i diritti che il venditore aveva per legge nei confronti dell'inquilino. Per questo motivo, nel caso vi sia una morosità nel pagamento dei canoni, il nuovo acquirente ha il pieno potere di imporre al conduttore lo sfratto per morosità anche se maturata prima della vendita dell'appartamento.

Lo afferma la Corte di Cassazione con una sentenza, precisando che le cose non mutano se il contratto era già stato deliberato in tempo anteriore alla vendita.

Quindi il nuovo proprietario anche se il contratto è cessato può praticare quei diritti che non sono finiti e che appartenevano al precedente proprietario. 

Ecco come si legge nella parte sentenza: nel caso particolare di vendita di casa locata intatta, ovvero un presupposto di "cessione legale del contratto di locazione" in capo all'acquirente, che quale consegnatario succede nella condizione di diritto e di fatto facente capo all'alienante al momento della consegna e dallo stesso mandato con tale atto, senza che derivi al riguardo essenziale l'accordo delle parti nè l'adesione del contraente ceduto.