L'Agenzia delle Entrate risponde agli operatori della stampa specializzata, dopo gli incontri avvenuti il 17 gennaio e il 30 gennaio 2013, relativamente ad alcune questioni in vista dell'applicazione del nuovo Redditometro.

Occorre ricordare che il Redditometro rientra nel metodo di accertamento del reddito così detto sintetico, cioè determinando il reddito presunto utilizzando una serie di indici di capacità contributiva. Con l'applicazione del redditometro l'Agenzia determina, in via presuntiva, un reddito coerente che fuoriesce dall'applicazione degli elementi indicativi della capacità contributiva.

La situazione del contribuente, che dichiara un reddito inferiore a quello previsto, verrà analizzata e, se lo scostamento è superiore a dodicimila euro, l'Agenzia provvederà al controllo della posizione attraverso l'accertamento redditometrico.

Quali sono, quindi, le spese da considerare ai fini del redditometro. Come si evince dalla Tabella A allegata al D.M. 24 dicembre 2012 sono:

  • Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature
  • Spese relative all'abitazione quali mutui, contratti di locazione, manutenzione ordinaria, ecc…
  • Spese relative a combustibili ed energia
  • Spese relative a mobili, elettrodomestici, e servizi per la casa
  • Spese per la sanità
  • Spese relative a trasporti quali assicurazioni auto, bollo, manutenzione ordinaria, ecc…
  • Spese relative alle comunicazioni quali acquisto di apparecchi telefonici e spese telefoniche
  • Spese relative all'istruzione quali asili, scuole o corsi universitari
  • Spese relative al tempo libero, cultura e giochi quali abbonamenti pay-tv, animali domestici, ecc…
  • Spese relative ad altri beni e servizi
  • Spese per investimenti quali incrementi patrimoniali per immobili, acquisto di azioni, acquisto di opere d'arte, ecc…

Da ultimo l'Agenzia delle Entrate ha confermato che non verranno considerate tra le spese quelle direttamente relative all'attività di impresa e all'esercizio di arti e professioni.

Un breve cenno merita dedicarlo al rapporto tra il redditometro e in Redditest. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il Redditest è esclusivamente uno strumento di autodiagnosi e di orientamento per la verifica della congruità del reddito familiare e, quindi, esclude la rilevanza di un risultato del Redditest sulle risultanze del redditometro.