Buone notizie per gli automobilisti  italiani infatti grazie ad un giudice di pace di Cassino che con sentenza n. 2570 depositata il 18 gennaio 2012 ha stabilito la nullità per le multe elevate mediante il tutor che non producono anche la prova fotografica.

Il caso si apre grazie ad un ricorso effettuato da un automobilista al quale appunto era stata elevata una contravvenzione con il tutor e che aveva mosso un ricorso perché secondo lui la sanzione era stata fatta senza un verbale di accertamento ma solo grazie ad una fotografia.

Ebbene all’udienza la polizia stradale non ha prodotto alcuna documentazione fotografica cosi il giudice accoglie il ricorso dell’automobilista stabilendo che la rilevazione della velocità effettuata con il tutor necessita per essere valida anche di documentazione fotografica.

Infatti secondo la sentenza del giudice di Cassino l’agente accertatore non era presente al momento dell’effrazione essa è stata rilevata solo mediante l’utilizzo di un’apparecchiatura elettronica che è appunto il tutor ,quindi  l’assenza di tale documentazione  fotografica rappresenta un impedimento dell’accertamento dell’effrazione.

Quindi, non basta soltanto la semplice registrazione meccanica dell’infrazione a conferire al verbale validità ,e quindi se non viene anche integrata con la fotografia dell’auto al momento dell’infrazione, la multa può essere annullata.

Pertanto il mancato deposito della documentazione fotografia  rappresenta un inadempimento dell'amministrazione  che ha l'onere probatorio imposto dall'art.

2697 c.c. e quindi tale omissione fa si che si determini l’illegittimità della sanzione.

Per cui in definiva nelle cause di contestazione delle multe elevate  mediante il tutor l’amministrazione è obbligata a produrre  anche la prova fotografica dell’infrazione, altrimenti la sanzione è  da ritenersi nulla e il cittadino  può vincere il giudizio.