Con l'approvazione della legge 92/12 del 28 giugno 2012 inerente alla nuova disciplina delle indennità di disoccupazione siami giunti a un problema di non poco conto. Dal 1°gennaio 2013 entra in vigore la mini-Aspi, che sarà erogata alla domanda, essa deve essere presentata entro due mesi dalla fine del rapporto di lavoro purché permanga lo stato di disoccupazione. La conflittualità sorge nel periodo di transizione tra la cessazione del vecchio sussidio e l'entrata in vigore del nuovo.

Gli operatori stagionali del turismo che cessano tendenzialmente il lavoro tra settembre e ottobre 2012, rimarrano sprovvisti di sussidio, perché non esisterà più la disoccupazione con requisiti ridotti e la mini-Aspi entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.

A quella data saranno trascorsi più di due mesi dal termine del rapporto di lavoro, e stando ai vincoli normativi vigenti, le loro domande verranno respinte. Nel dettaglio l'articolo 2 comma 24 della legge recita: "Le prestazioni di cui all'art. 7 comma 3 del DL 86/88 convertito in legge 160/88 (indennità con requisiti ridotti) si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini-Aspi liquidata a decorrere dal 1° gennaio 2013".

Ciò sta a significare che quanti lavorassero nel 2012 e al gennaio 2013 non fossero più nei termini per chiedere la mini-Aspi (68 giorni dalla cessazione del contratto di lavoro) non potrebbero neanche aver diritto alla disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.

L'Inps e il governo hanno messo al vaglio l'ipotesi di istituire una mini-Aspi straordinaria o di far decorrere i 68 giorni dal 1 gennaio 2013, ma al momento non è stata ancora trovata la soluzione. Con il perdurare di tale situazione si rischia di incorrere in un altro "caso esodati", prodotto da una riforma dell'art.18 dello Statuto dei Lavoratori che al momento si divide tra poche luci e molte ombre.