Due importantissime novità per i proprietari di appartamento acquistati ai fini di investimento e quindi utilizzati per essere concessi in affitto sono state introdotte dal D.L. 16/2012 art.8 c.10-bis. I contratti di locazione di immobili potranno essere registrati anche in modalità telematica. Addirittura i proprietari di almeno 10 unità immobiliari sono obbligati ad utilizzare questo processo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Addirittura l’interpretazione della norma lascia intende che il numero delle dieci unità riguarda non solo gli immobili affittati ma tutti quelli posseduti e utilizzati direttamente.

Quindi l’obbligo apparterrebbe anche al proprietario di dieci appartamenti che ne concede in locazione solo uno. Prima di questa modifica introdotta dal Decreto “Semplificazioni fiscali” l’obbligo di registrazione telematica era espressamente riservato ai possessori di almeno cento immobili.

Tutto ciò comporterà purtroppo un allargamento del “target” di contribuenti che dovranno rivolgersi ai soggetti abilitati che per fortuna non sono solo i commercialisti ma tutti gli agenti di affari in mediazione, le organizzazioni della proprietà edilizia, i geometri ed ora anche i periti industriali. Sicuramente questa norma provocherà un ulteriore malcontento sul già provato mercato immobiliare.

Tuttavia se da una parte si aggiunge, da un'altra parte il legislatore solleva e la comunicazione obbligatoria alla Questura per le cessioni di fabbricati è stata abolita.

Lo ha stabilito il D.L. n. 79 del 20.06.2012 convertito in legge n. 131 il 7 agosto 2012 che pertanto ha definitivamente chiarito che non sono più soggetti a tale comunicazione i contratti di locazione, verbali o scritti, ad eccezione delle affitti di immobili, non formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno e dei contratti di comodato stipulati per iscritto.

Ricordiamo che per le cessioni di proprietà immobiliari la comunicazione era stata definitivamente cancellata dall’art. 5, comma 4, D.L.13 maggio 2011, n.70 ma evidentemente non se n’era accorto nessuno!

Sarà la stessa Agenzia delle Entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell’Interno, a trasmettere le informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo all’uopo preposto e concertato per la raccolta dei dati.

Per i contratti di comodato e per i contratti non soggetti a registrazione in termine fisso l’obbligo potrà essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico che attualmente è in via di preparazione ed elaborazione grafica.