E’ arrivata venrdì scorso la parola definita del Governo sull’Imu, la cui prima rata va pagata entro il 18 giugno con l’F24. La Circolare n. 3/DF, diffusa venerdì scorso dal Ministero dell’economia e delle finanze, chiarisce tutti gli aspetti relativi all'applicazione dell'Imposta municipale unica (IMU). In particolare, la circolare precisa quali sono le modalità di calcolo dell'IMU, con cui i singoli proprietari dovranno confrontarsi. Infatti, a differenza di quanto accadeva con l’Ici, il cui importo era indicato ai singoli contribuenti direttamente dal Comune di riferimento, ora dovranno essere i proprietari di case, negozi o altri immobili a calcolare personalmente la somma da versare.

L’Imu si applica a tutti gli immobili di proprietà, comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa che possono essere al massimo tre: garage, cantina, tettoia. Dovranno, dunque, pagare l’imposta anche i possessori di fabbricati, inclusi quelli rurali, di aree fabbricabili e di terreni sia agricoli, che incolti. L’Imu, inoltre, non è deducibile dalle imposte erariali sui redditi, come l'Ipef e l'Ires, nè dall'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

La circolare specifica poi a quali categorie di soggetti si applica l'imposta e chiarisce le eventuali applicazione agevolazioni previste per categorie particolari di fabbricato, ad esempio quelli rurali, o di terreno, ad esempio quelli agricoli.

Per calcolare la somma da versare basta applicare alla base imponibile, corrispondente al valore dell’immobile, l’aliquota prevista per quella tipologia di fabbricato o terreno.  Ad esempio per i fabbricati l’aliquota è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il valore dell’immobile che sarà pari a:

•160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, (fatta eccezione per la categoria catastale A/10);

•140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

•80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

•60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusi i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

•55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Quanto ai terreni, invece, l’aliquota è pari al reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato con il coefficiente 135 (115 per gli immobili posseduti o condotti da coltivatori diretti). Tuttavia dall’aliquota base, pari allo 0,76%, i coltivatori possono effettuare un serie di detrazioni sui primi 32 mila euro di valore del terreno, mentre sono del tutto esenti i terreni nelle località montane.