Abbiamo trattato la 1° parte relativa ai requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità nel precedente articolo Requisiti pensione di invalidità.Vediamo ora le condizioni ulteriori per ottenere la prestazione di invalidità di cui alla legge 222/84 (assegno ordinario di invalidità - AIO)

Riconoscimento successivo alla revoca dell'assegno: nel caso in cui l'assegno ordinario di invalidità venga revocato, e dopo qualche tempo sia nuovamente riconosciuto per l'aggravarsi delle patologie dell'assicurato, il calcolo dell'assegno medesimo deve basarsi sui parametri fissati dalla normativa in vigore alla data dell'erogazione del trattamento pensionistico (assegno).

Quindi, non deve essere considerato un ripristino dell'indennità, ma una prestazione concessa ex novo e, pertanto, soggetta alla legge vigente in quel momento.

Compatibilità con il lavoro: l'assegno ordinario di invalidità è compatibile con qualsiasi attività lavorativa, salvo riduzioni. Quando il reddito di lavoro supera di 3 volte l'importo della pensione minima Inps, viene disposta la revisione medica.

Riduzione dell'assegno per redditi di lavoro: in presenza di un reddito di lavoro dipendente, autonomo o di impresa, superiore a 4 o 5 volte la pensione minima Inps, l'assegno di invalidità viene ridotto del:

  • 25% per redditi da lavoro superiori a 4 volte (25.762,36, per l'anno 2013)
  • 50% per redditi da lavoro superiori a 5 volte (32.202,95 anno 2013)

Se l'importo dell'assegno di invalidità è inferiore al trattamento minimo, esso può essere integrato fino al raggiungimento dell'importo dell'assegno sociale, purché il titolare non abbia redditi da lavoro.

Compatibilità con l'invalidità civile: l'assegno ordinario di invalidità (disciplinato dalla legge 222/84) è compatibile con la pensione di invalidità civile totale, ma non con l'assegno per invalidità civile parziale (legge 118/71).