La legge 222/84 ha rappresentato una vera riforma per il settore. Sono previsti 3 livelli di pensionamento. Il primo è appunto costituito dall'assegno ordinario di invalidità. Ne ha diritto il lavoratore assicurato, la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente di almeno un terzo.

L'assegno ordinario di invalidità (AIO) ha carattere temporaneo (3 anni) e può essere confermato previa domanda da presentarsi 6 mesi prima della scadenza. Diviene definitivo dopo 3 riconoscimenti consecutivi (compreso quello iniziale). Non è equiparabile alla conferma la liquidazione di un nuovo assegno a favore di un ex titolare.

L'Inps, con messaggio n. 28722/92, ha precisato che la domanda di rinnovo triennale dell'assegno può essere eventualmente revocata fino alla data di comunicazione del provvedimento di conferma.

Tra le cause di invalidità rientra anche l'invalidità etica, una forma di depressione cronica che parte da un turbamento psichico irreversibile in cui sprofonda chi è al corrente di essere gravemente malato. Per ottenere questa particolare forma di invalidità sono necessarie le seguenti condizioni: "grave malattia", "prognosi letale", collasso psichico rilevante", il "protrarsi della depressione" e l'incidenza sulla "capacità di guadagno" (ad esempio può percepire l'assegno di invalidità etica chi è affetto da HIV).

La revoca della pensione di invalidità: può essere disposta ogni volta in cui venga accertata una regressione delle patologie in atto. La Cassazione, inoltre, con la sentenza n. 210/97, ha sostenuto che la pensione di invalidità può essere revocata non soltanto per un effettivo miglioramento delle condizioni fisiche del soggetto precettore di pensione/assegno, ma anche quando il medesimo acquisisce un recupero nella capacità di produrre reddito, derivante da un significativo e non usurante riadattamento al lavoro.

La 2° parte di questa guida è disponibile all'articolo Requisiti pensione di invalidità, assegno ordinario.