Il decreto legislativo 503/1992 prevede all'art. 1 la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia in anticipo se si ha un'invalidità pari o superiore all'80%. Quindi, i lavoratori invalidi con almeno l'80%, disabili, ciechi civili, sordomuti o invalidi civili, possono accedere al trattamento pensionistico in via anticipata, con un'età di 55 anni se donne, e 60 anni se uomini.

L'invalidità civile deve essere stata riconosciuta dalla competente commissione medica dell'Asl e dai medici dell'ente previdenziale Inps. Se si considera l'aumento dell'età pensionabile attuato dalla riforma Fornero, la riduzione dell'età per la pensione anticipata di vecchiaia è significativa.

Infatti, la legge Fornero ha elevato l'età pensionabile portandola a 66 anni per i dipendenti (uomini e donne) del settore pubblico, nonché per i lavoratori autonomi; a 63 anni e 6 mesi per le donne lavoratrici autonome e a 62 anni per quelle impiegate nel settore privato.

Un trattamento ancora più favorevole è previsto per i lavoratori non vedenti: per questi ultimi, infatti, la legge n. 218/1952, aggiornata dal d.lgs. n. 503/1992, stabilisce che possono accedere alla pensione a 50 anni le donne, e a 55 anni gli uomini.

La possibilità di accedere anticipatamente alla pensione di vecchiaia per i lavoratori riconosciuti invalidi almeno all'80%, nonché ai lavoratori ciechi totali o parziali, è subordinata comunque al possesso del requisito contributivo previsto per i lavoratori non invalidi: ovvero devono avere almeno 20 anni di contributi per poter beneficiare dell'agevolazione del requisito anagrafico.