Si torna a parlare di esodati dopo unperiodo di stasi, con la Legge di Stabilità 2014 che prende in esame la situazionedegli esodati. Non però di quelli già ricompresi nell'elenco di "salvaguardia",sebbene in una situazione di blocco burocratico, ma la Legge di Stabilità torna ad occuparsi di coloro che risultano esclusi conteggio dei recuperati.

In tal modo, gli ex dipendenti nonsalvaguardati – considerati nella Legge di Stabilità – risultavano essere poco piùdi 6 mila; ma, dopo la discussionealle Camere e le istanze presentate dagli interessati, erroneamente noninclusi, la lista di coloro da tutelare si è estesa tanto da raggiungere unnumero complessivo di 23 mila esodati salvaguardati.

Questo nuovo iter ha portato adividere in due gruppi i nuovi esodati inseriti con la Legge di Stabilità,suddividendoli numericamente in due tranche: uno da 6 mila ed un altro da 17mila.

Nel primo raggruppamento di esodati salvarguadati vengono inclusi circa sei mila ex lavoratoriche, entro il 4 dicembre 2011, erano stati autorizzati a versare i contributivolontariamente e che, di fatto, siano riusciti a corrispondere tali contributientro il 6 dicembre 2011. Pertanto questi ex dipendenti dovranno ancoraattendere un anno per la corresponsione effettiva della pensione, che non potràessere quindi riscossa prima di gennaio 2015.

Diversa, invece, è la situazione peril secondo raggruppamento da 17 mila esodati salvaguardati, i quali, essendo stati inclusi solo con la legge di Stabilità2014, rientrano nei seguenti sottogruppi:

  • coloro per cui la pensione decorreda gennaio 2014 che, al tempo stesso, sono stati autorizzati a corrispondere i contributi volontari entro il 4 dicembre2011 e che, di fatto, anche loro, hanno versato mediante un unicocontributo entro il 6 dicembre 2011, pur avendo successivamente continuato asvolgere attività lavorativa;
  • coloro che hanno terminato il rapporto lavorativo entro lafine di dicembre del 2012 a seguito di accordi di incentivi al cosiddetto esodo purchè stipulati entro la finedi dicembre 2011 sebbene dopo l'accordo abbiano continuato a prestare lavoro manon a tempo indeterminato;
  • quelli che sono stati licenziati nelperiodo tra il 2007 ed il 2011 con un rapporto di lavoro non a tempoindeterminato;
  • coloro che sono stati messi in mobilità ordinaria entro il 4dicembre 2011 e come i precedenti erano autorizzati a versare volontariamente icontributi ed effettivamente versano i contributi volontari fino all'ottenimentodei requisiti pensionistici previsti prima della Legge Fornero.