La Circolare Inps 6/2014 inizia col ricordare che, già dall'entrata in vigore del Dlgs. 314/1997, era stata messa in atto l'armonizzazione della disciplina in materia di redditi, per dipendenti privati e pubblici: dal 1998, dunque, anche per gli statali , la retribuzione imponibile è quella individuata dal Tuir, agli articoli 49 e 51.

In generale, è prevista , di conseguenza, la totale imponibilità , ai fini contributivi, di tutto ciò che il dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, a prescindere dall'effettiva prestazione.

Nel Tuir, tuttavia, sono presenti alcune eccezioni, cioè alcuni emolumenti parzialmente o totalmente non imponibili, i cosiddetti Fringe Benefits, espressamente elencati.

A titolo esemplificativo, l'Istituto indica, come parzialmente assoggettabili a contribuzione:

- Indennità e rimborsi per trasferte o missioni al di fuori del Comune di appartenenza;

-Indennità di trasferimento e di prima sistemazione;

-Indennità di volo e navigazione;

-Assegni di sede ed indennità per trasferimenti all'estero;

-I premi relativi a polizze sanitarie stipulate sulla base di accordi CCIE.

Sono, invece, non imponibili:

-Somministrazioni di vitto e buoni pasto, sino a € 5,29;

-Indennità o gettoni di presenza per pubbliche funzioni, che per legge devono essere riversati allo Stato;

- Servizi di trasporto offerti a categorie o alla generalità dei dipendenti;

-Erogazioni da parte del datore di lavoro per finalità educative, formative, socio-assistenziali, ricreative e di culto.

Al di fuori dei Fringe Benefits, sono ovviamente non compresi nell'imponibile Inps anche gli assegni ed i trattamenti familiari, i trattamenti di fine rapporto, le indennità conseguite a titolo di risarcimento danni e le somme erogate direttamente al lavoratore dalle casse pensionistiche.

Sono, infine, totalmente imponibili ai fini pensionistici alcune componenti del reddito degli statali sulle quali si è molto discusso, tra cui:

-Le indennità percepite dai dirigenti  in virtù delle loro funzioni, omnicomprensive;

- Gli assegni "ad personam", percepiti al fine di rispettare il divieto di diminuzione della retribuzione erogata;

- Gli elementi accessori, quali straordinari, gratifiche e mensilità aggiuntive;

- Le erogazioni liberali percepite dal datore.

Il Congedo straordinario per l'assistenza a familiari portatori di handicap, previsto dal Dlgs. 151/2000, retribuito, è dichiarato come totalmente imponibile, quindi utile sia per il diritto che per la misura della pensione, sino ad un massimale di € 43.579,06.

Infine, per quanto concerne la discussa maggiorazione del 18%, (trattasi di un aumento della base pensionabile dei dipendenti iscritti alla Cassa Stato),secondo i dettami della Legge 724 del 1994, l'Inps la considera rientrante per intero nell'imponibile contributivo, pur osservando quanto segue:

-dal 1996 si possono assoggettare a contribuzione solo le retribuzioni accessorie che eccedono la maggiorazione del 18%, come previsto dalla Legge 335/1995;

-l'indennità integrativa speciale , conglobata, per effetto dell'art.21 del CCNL Pubblici Dipendenti,  nello stipendio tabellare, a partire dal 2003, non concorre alla base su cui calcolare la maggiorazione del 18%