Il congedo straordinario o legge 104, è un permesso che può arrivare fino a tre giorni mensili retribuiti, concesso al familiare o persona affine fino al terzo grado di parentela (l'importante che sia convivente), che accudisce un disabile in gravi condizioni d'invalidità: che sarà poi accertata e classificata successivamente all'inoltro della domanda per la fruizione del congedo straordinario.

L'INPS, con la circolare n. 159 emessa nel mese di novembre, ha fornito informazioni dettagliate per quanto riguarda i procedimenti da seguire per l'ottenimento di tale congedo che, troverete elencati di seguito, accuratamente suddivisi, chiariti ed elencati.

Modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento della legge 104
Le domande per l'ottenimento del congedo straordinario può  essere effettuata soltanto tramite mezzi telematici, tra questi ricordiamo:
  • Servizi telematici INPS: accedendo al sit dell'INPS e inserendo l'apposito PIN, basterà cliccare sulla voce "Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito" e seguire la procedura guidata
  • Patronati;
  • Contact Center, numero verde 803164.
Importante: Il congedo straordinario può essere riconosciuto, come detto in precedenza, al solo parente di un disabile. All'atto della presentazione della domanda bisogna quindi dimostrare che i soggetti che vengono prima nell'ordine di parentela siano: mancanti, che sussistano pratiche in atto o portate a termine di divorzio o abbandono, che anche i parenti più prossimi siano disabili e quindi impossibilitati a svolgere la loro funzione d'assistenza, che i parenti più prossimi siano deceduti.

I soggetti aventi diritto al congedo sono i seguenti, ordinati per "importanza": 

  • Coniuge convivente della persona disabile
  • Padre o la madre, anche adottivi o affidatari
  • Figli
  • Fratelli o sorelle
  • Parenti o affini di terzo grado.