L’art. 2110 del codice civile disciplina il trattamento di fine rapporto: ilc.d. Tfr.

È risaputo che il Tfr, anche detto in gergo “liquidazione”, spetta ad ognilavoratore dipendente al termine della propria attività lavorativa, quindi incaso di cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore, o prestatore dilavoro, ha diritto al trattamento di fine rapporto che si calcola considerandol’ultima retribuzione moltiplicata per il numero degli anni in cui ha prestato lavoro; la somma ottenuta deveessere divisa per 13,5: il risultato rappresenta l’importo del Tfr.

Dunque, lasomma ottenuta può essere percepita dopo la cessazione del rapporto di lavoro:in alcuni casi, però, il dipendente può richiedere un anticipo. Vediamo inquali circostante.

Sempre la norma sopracitata stabilisce che chi ha lavorato per almeno 8 annipresso lo stesso datore di lavoro, ha diritto, pur non essendo cessato ilrapporto, a richiedere un anticipazione fino al 70% . L’istanza deve essereperò giustificata; può avanzarsi richiesta solo nei seguenti casi:

1) in caso di spese mediche per terapie o interventi chirurgici, allegandoapposita documentazione sanitaria;

2) nell’eventualità in cui il dipendente debba acquistare la prima casa diproprietà sia per sé che per i propri figli; non può essere accolta invece larichiesta di ristrutturazione o ampliamento della casa.

L’anticipo può richiedersi una sola volta ed andrà detratto dalla sommaspettante alla fine del trattamento. Per evitare il rischio che il datore dilavoro sia tenuto a corrispondere troppi anticipi di Tfr, è stabilito che eglipossa soddisfare massimo il 10% dei lavoratori aventi titolo (quindi con lenecessità previste dalla legge).