Affitti 2014: tante le novità per chi affitta la propria casa contenute nella legge di stabilità approvata dal governo Letta sul finire dell'anno scorso. L'obiettivo è quello di contrastare il fenomeno delle locazioni in nero, anche se le misure non sono ancora state chiarite in ogni dettaglio. Vediamo i principali cambiamenti, che riguardano nello specifico le modalità di pagamento e le relative sanzioni.

Affitti: stop ai pagamenti in contanti

Dal 1 gennaio 2014 è vietato versare in contanti il canone di locazione di qualsiasi abitazione, per qualsiasi importo.

Gli affitti devono essere pagati con modalità che siano tracciabili: versamenti su conto corrente, bonifici, carte di credito o assegni.

Il divieto, è bene sottolinearlo, si applica anche agli eventuali pagamenti di mensilità arretrate relative al 2013, e non prevede alcuna soglia minima di importo.

La norma si applica solo alle abitazioni ed esclude alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli immobili per uso commerciale, box, cantine e posti auto. Per negozi, uffici e capannoni l'obbligo di usare assegni e bonifici continua a scattare dai 1.000 euro in su.

Affitti 2014: sanzioni  

Ma cosa succede a chi non rispetta il nuovo divieto? Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, chi paga in contanti va incontro alle stesse sanzioni previste in materia di antiriciclaggio: sanzioni che vanno da un minimo dell'1% fino a un massimo del 40% della somma versata in contanti.

Pare che il governo voglia inoltre introdurre una sanzione minima da ben 3 mila euro, e la multa potrebbe colpire non solo chi effettua il pagamento ma anche il ricevente. 

Affitti 2014: le altre novità

Per quanto riguarda i contratti di locazione di immobili, dal 3 febbraio 2014 il tradizionale modello 69 viene sostituito dall'RLI: Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - Contratti di locazione e affitto di immobili, che però diventerà obbligatorio solo dal 1 aprile 2014 (fino al 31 marzo potranno essere utilizzati entrambi i moduli). 

L'obbligo di allegare l'Attestato di prestazione energetica (Ape) al nuovo contratto di locazione viene eliminato per le per singole unità immobiliari (resta in vigore solo per le locazioni di interi edifici e per i trasferimenti a titolo oneroso).

Da quest'anno, nel contratto va comunque inserita una clausola nella quale cui il conduttore dichiara "di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici". Insomma, è sufficiente che l'inquilino dichiari di aver preso visione dell'Ape.