Arriva una sentenza della Corte dell'Ue a stabilire l'obbligo perTrenitalia, Trenord e Ntv-Italo di rimborsare parzialmente il costo del bigliettoin tutti quei casi di ritardo. Ebbene sì, non è più sufficiente dimostrare cheil motivo del ritardo del treno è stato dovuto a "cause di forza maggiore".Maltempo e scioperi, anche se nazionali, non saranno più considerate validegiustificazioni.

A sancirlo è appunto una sentenza della Corte di Giustizia europea (n.509/11 del 26/09/2013) che ha di fatto reso obbligatorio il rimborso delbiglietto del treno ritenendo che una società ferroviaria non può esimersi dall'obbligodi indennizzo per il prezzo del biglietto in tutti i casi di ritardo: anchequando è causato da forza maggiore, ovvero da cause non imputabili alla responsabilitàdell'azienda.

Attenzione a non confondere il rimborso con il risarcimento del danno: quest'ultimoinfatti può essere richiesto, in aggiunta al rimborso, solo se a causa delritardo del treno, il cittadino/passeggero ha subito un danno effettivo: adesempio, doveva presentarsi ad un colloquio di lavoro che, a casua del ritardo,non ha più sostenuto, perdendo così la possibilità di essere assunto epercepire uno stipendio.

Il rimborso, invece, potrà essere in ogni caso richiesto e varia a secondadel ritardo: pari al 25% del costo del biglietto per ritardi da 60 e 119minuti, del 50% se invece supera i 120 minuti. Dopo questa sentenza della Cortedi giustizia europea, tutte le società di trasporto ferroviario dovrannorivedere le condizioni generali di contratto ed adeguarsi a quanto stabilito.