Con la sentenza n. 1250/2013, ilTribunale di Treviso ha sancito che la donna che si dimette volontariamente, anchese ultracinquantenne, non ha diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento. Ilcaso si riferisce ad una ex moglie che aveva deciso di dimettersivolontariamente per dedicarsi – a suo dire – esclusivamente al figlio donando aquest'ultimo anche la somma spettante a titolo di trattamento di fine rapportoe, poiché all'improvviso priva di reddito chiedeva il riconoscimento deldiritto al mantenimento.

Purtroppo per lei, il giudice hainterpretato il gesto diversamente, respingendo la domanda di addebito dellaseparazione al marito e l'assegno di mantenimento.

Le motivazioni espressenella sentenza non lasciano dubbi: la donna, pur cinquantenne, è considerataprofessionalmente qualificata ed in grado di poter spendere le propriecompetenze sul mercato del lavoro.

Infatti, nella fattispecie presa in esame, nonsi è trattato di una ex moglie-casalinga la quale durante la vita coniugale siera dedicata esclusivamente alla famiglia, con tacita acquiescenza del marito,e con ovvia impossibilità in tal caso di trovare facilmente lavoro dopo un lungoperiodo di inattività, bensì di una donna che, pur lavorando al momento dellaseparazione di fatto, ha preferito dimettersi con l'unico scopo – si presume –di ottenere immediata liquidità ed un assegno a carico del marito.

È chiaro,dunque, che tale azione è stata interpretata come una mossa strategica tesa adarrecare un danno economico all'ex marito e, pertanto, la richiesta dimantenimento della donna non meritevole di accoglimento da parte del Tribunale.