Buone notizieper la giustizia civile ingolfata dalla massa dei processi. Il Consiglio deiMinistri, nella seduta del 15 giugno, ha reintrodotto la mediazioneobbligatoria. I tanti Organismi che avevano investito risorse economiche eumane possono tirare un sospiro di sollievo, anche se c'è ancora da attenderela conversione in legge del decreto da parte del Parlamento e, con i tempi checorrono, non è cosa da poco.

La nuova norma,infatti, si applicherà "decorsitrenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione" del decreto.

Possono esserecontenti anche gli avvocati che, con l'iscrizione all'Albo "sono di dirittomediatori", senza dover frequentare costosi corsi di formazione se non quellidi aggiornamento.

Il premier Letta ha detto che le misure approvaterientrano tra le raccomandazioni dell'Unione europea, come "il ripristino dellamediazione obbligatoria per la giustizia civile". Questa misura, infatti,dovrebbe portare a una riduzione dei tempi dei procedimenti civili per il suo effetto deflattivo che si stima in unmilione di processi in cinque anni.

E questo èindirettamente un prerequisito perstimolare gli investimenti, oltre che un bene per i cittadini che non riesconoad avere giustizia in tempi ragionevoli.

Secondo la nuovanorma, "chi intende esercitare ingiudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio,diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante daresponsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altromezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenutopreliminarmente a esperire il procedimento di mediazione".

Sembrerebbeesclusa (almeno dal testo consultato) il risarcimento del danno derivante dallacircolazione di veicoli e natanti. Sarannocontenti quanti hanno contrastato l'inserimento di questa materia nellamediazione obbligatoria.

Le principali novità

1. Il giudice puòdisporre l'esperimento del procedimento di mediazione a condizione diprocedibilità della domanda giudiziale (prima era un invito);

2.

ridotta ladurata del procedimento di mediazione da quattro a tre mesi;

3. non si parlapiù di primo incontro ma di "incontro di programmazione" la cuidurata è stata allungata fino a un massimo di trenta giorni;

4. dalla mancatapartecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, ilgiudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio.

Il giudice condannala parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipatoal procedimento senza giustificato motivo, al versamento di una somma d'importocorrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;

5. il verbaled'accordo deve essere sottoscritto anche dagli avvocati assistenti (se nominati);

6. gli avvocatiiscritti all'albo sono di diritto mediatori;

7. allargataanche alla mediazione demandata dal giudice le riduzioni delle indennità;

8. quando, all'esitodel primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento siconclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità dimediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio delprocedimento, è di 80 euro per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 europer le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro per le liti di valoresino a 50.000 euro; di 250 euro per le liti di valore superiore.