La nuova Riforma del Lavoro ha dettato negli scorsi mesi delle regole nuove anche per quanto riguarda il congedo di paternità. Il decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio prevede un congedo, obbligatorio o facoltativo, anche per i lavoratori padri, per i bambini nati a partire dal 1 gennaio 2013. Tali misure a sostegno della genitorialità sono state previste in via sperimentale per il triennio 2013-2015, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli di vita.

Per i lavoratori padri la riforma prevede un giorno di congedo obbligatorio, da utilizzarsi nei primi 5 mesi di vita del bambino, che va ad aggiungersi al periodo di di astensione obbligatoria di cui gode la madre.

Tale giorno è fruibile solo durante il periodo in cui la madre è in maternità.

Inoltre sono previsti due giorni di congedo facoltativo, che possono essere continuativi oppure no, e che devono essere utilizzati, anch'essi, nei primi 5 mesi di vita del figlio e nel periodo in cui anche la madre è in maternità. In questo caso, tuttavia, i due giornidi congedo facoltativo del padre non potranno sommarsi alla maternitàdella madre. Se, pertanto, il padre deciderà di usufruire delcongedo facoltativo, la madre dovrà accorciare il suo periodo dimaternità di due giorni. Occorre precisare che il giorno di congedoobbligatorio e i due giorni di congedo facoltativo non possono essereutilizzati a ore ma soltanto a giornate intere.

Potranno usufruire dei tre giorni di congedo anche i padri adottivi e quelli affidatari.

Per quanto riguarda il trattamento economico, l'indennità giornaliera è interamente a carico dell'Inps ed è pari al 100% della retribuzione. Per poter usufruire del congedo, il lavoratore padre dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro con almeno 15 giorni di anticipo.

Inoltre, per quanto riguarda i due giorni di congedo facoltativo, il lavoratore padre dovrà allegare alla richiesta una dichiarazione da parte della madre che attesti la sua rinuncia al congedo di maternità per un numero di giorni equivalente al congedo facoltativo del padre. Documentazione, quest'ultima, che dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.