Per affrontare nel miglior modopossibile l'odierna crisi economica che ha gettato nello sconforto l'Italiaserve focalizzarsi su questioni che possano consentire al nostro governo ditrovare fondi necessari per attuare delle riforme che facciano uscire il 'belpaese' dalla crisi. Una delle problematiche che attanaglia il nostro paese èl'evasione fiscale che non riguarda solamente il meridione bensì anche ilsettentrione.

Per tale motivo l'Agenzia delle Entrateha deciso di praticare una linea dura in merito alla questione dei documentifalsi. Schede carburanti, spese mediche e certificazioni per interessi su mutuiindicati nella dichiarazione dei redditi, se riportano importi superiori alreale, integrano il grave reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzodi falsi documenti.

Questo è il nuovo orientamento dell'Agenzia delle Entrate. L'articolo 2 del decreto legislativo 74/2000 sanziona con la reclusione da unanno e sei mesi a sei anni chi indica in una delle dichiarazioni annuali aifini delle imposte sui redditi, ovvero dell'Iva, importi superiori al reale.

Tale reato può derivare da tre ordinidi ragioni: in primo luogo da fatture che riportano operazioni avvenute soloparzialmente; in secondo luogo, da fatture che riportano operazioni effettuateda soggetti diversi da colui che ha compiuto il fatto; infine da fatture conimporto superiore all'operazione effettuata.



Per quanto concerne, invece, la tipologia di documenti che possono integrareun'operazione inesistente penalmente rilevante occorre fare riferimento, oltrealle fatture, anche alle autofatture, le schede carburanti, le ricevutefiscali, i cosiddetti "scontrini parlanti", eccetera.

Cambia anche la gestione delle schedecarburanti e altri documenti citati nella direttiva delle Entrate (ricevute perspese mediche, interessi sui mutui): prima la Suprema Corte riteneva cheindicare somme superiori a quelle investite nei suddetti settori era solo reatodi dichiarazione fraudolenta (articolo 3 del Dlgs 74/2000), mentre adesso essaritiene, mediante l'articolo 2 del citato Dlgs 74/2000, che debbano esserepuniti anche i casi di falsità materiale.