Dal Ministero delle Finanze giungono chiarimenti per quanto riguarda la nuova tassa sui rifiuti, è da specificare che ciascuna ditta o privato e ogni cittadino deve fare riferimento alla regolamentazione del proprio Comune. Dal 1 gennaio 2013, la Tares è operosa, anche se la prima quota si paga a luglio 2013.
Ora vediamo assieme chi non paga la Tares: immobili destinati a civile abitazione senza arredamenti e contratti di approvvigionamento.
Aree indirizzate alla sola attività sportiva, sono soggette a tasse quelle aree ad usi differenti: punti di pausa, scalinate, servizi igienici, spogliatoi, biglietterie e uffici.
Stanze private con macchinari tecnologici: celle frigorifere, vani ascensori, cabine elettriche, centrali termiche, stanze di stagionatura e disseccamento senza nessun trattamento, silos.
Superfici invalicabili o ostacolate da un recinto.
Superfici destinate al passaggio o alla fermata di mezzi di trasporto gratuita.
Immobili in fase di miglioramento protetto o restaurazione edilizia, dal lasso di tempo che va dalla data di avvio lavori a quella di avvio dell'occupazione.
Per le apparecchiature di distribuzione dei combustibili: le superfici non coperte e non usate o non usufruibili perché invalicabili o lasciate fuori dall'utilizzo con recinto accessibile; le superfici delle apparecchiature di lavaggio dei veicoli, le superfici chiaramente usate solamente all'entrata e all'uscita dei veicoli dell'area di attività e dal lavaggio.
Altri motivi di esenzione sono le superfici scoperte: cortili, parchi, giardini, terrazze non coperte, balconi e posti auto non coperti.
Altre zone di accesso o di uso comune tra il condominio di cui cita l'articolo 1117 del codice civile, sono le aree comuni condominiali: luoghi di transito, ascensori, scale, stendibiancheria e atri.
Altre circostanze: uso momentaneo di locali o superfici con permanenza al di sopra ai sei mesi nell'anno solare, il contributo spetta esclusivamente al proprietario dei locali e delle aree a titolo di utilizzo, appartenenza, superficie, casa e usufrutto.
In occasione di centri commerciali integrati e di vani in multiproprietà, è la persona che amministra le attività comuni a versare per i vani e superfici non coperte di utilizzo comune e in uso esclusivo ai singoli possessori o abitanti.
Naturalmente l'esenzione dalla Tares dovrà essere dimostrata con certificazioni di inidoneità e inabitabilità.