In attesa della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle nuove specifiche tecniche, che arriveranno a breve, rispetto alla modalità della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, lo spesometro, operate nel 2012 da comunicare entro il 30 aprile 2013, che non potranno seguire le modalità dello scorso anno, potrebbe rivelarsi utile rivedere le istruzioni per l'uso dello spesometro, quali sono i soggetti obbligati, le operazioni interessate e le sanzioni.

I soggetti obbligati allo spesometro sono quelli passivi IVA che fanno delle operazioni rilevanti proprio ai fini IVA. Per essere precisi i soggetti obbligati sono: quelli in regime di contabilità semplificata ad esempio imprese ed esercenti arti e professioni, enti non commerciali, nel limite delle operazioni eseguite nell'esercizio di attività commerciali o agricole, soggetti non residenti con organizzazione stabile in Italia e quelli operanti per mezzo di rappresentante fiscale o identificati direttamente, curatori fallimentari e commissari liquidatori a nome della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa.

Ed ancora soggetti che beneficiano della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. n. 633/1972, soggetti che adottano il regime fiscale agevolato per aver avviato nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo, operatori finanziari, sottoposti ad obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973, emittenti carte di credito, prepagate o di debito, soggetti che beneficiano della dispensa degli adempimenti inerenti all'IVA. Sono invece esonerati dall'obbligo i contribuenti minimi.

Ma qual è l'oggetto che interessa ai fini dello spesometro, in poche parole quali sono le operazioni che vanno vonsiderate? Ebbene andiamo ad elencarle operazioni imponibili, operazioni non imponibili, operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni esenti.

Vanno inoltre indicate nello spesometro anche le fatture ricevute in reverse charge, le operazioni inerenti a cessioni di beni e alle prestazioni di servizi eseguite e ricevute, registrate o sottoposte a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi che fanno parte della cosiddetta black list, le operazioni  che già sono state oggetto di comunicazione da parte dell'Anagrafe tributaria, le operazioni aventi un importo inferiore a 3.600,00 euro eseguite nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, le operazioni finanziarie esenti IVA (di cui all'art.10 DPR n. 633/72); le operazioni finanziarie tra operatori finanziari con scopi di regolamento contabile ed infine le operazioni finanziarie tra Assicurazioni.

Ma che rischi corre il contribuente che non provvede ad effetture tali comunicazioni? Allora stando all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 7872010 sancisce che: "Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471". Ne consegue che l'omessa, incompleta o mendace comunicazione comporta una sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro. Per chi non vuole rischiare di incorrere in spiacevoli sanzioni dovrà provvedere ad effettuare le comunicazioni di cui sopra.