A seguito dell'incorporazione dell'Inpdap e dell'Enpals nell'Inps, tutte le prestazioni erogate dall'Istituto previdenziale nel 2012 relative al singolo contribuente, in base all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono state accostate e sono confluite in un'unica certificazione fiscale, quello che tutti comunemente conosciamo come CUD 2013, determinando il conguaglio fiscale.

In caso di accertamento di un debito fiscale, il recupero è stato effettuato sul trattamento pensionistico di maggiore importo. Questo è quanto è riportato nel messaggio n.

5447 del 2 aprile 2013 diffuso dall'Inps, all'interno del quale sono state  riepilogate le modalità con cui l'Istituto ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all'anno 2012 per i pensionati della gestione dipendenti pubblici.

Inoltre dalla circolare emerge che il debito d'imposta risultante dal conguaglio fiscale per l'anno reddituale 2012, ultimato dall'Istituto entro il 28 febbraio 2013, è stato recuperato in un'unica soluzione attraverso ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013, fatta eccezione per coloro che percepiscono redditi di pensione inferiori a 18.000 euro. Infatti per questa categoria di pensionati il conguaglio fiscale a debito di importo superiore a 100 euro è stato rateizzato a  partire dal mese di marzo 2013, con un massimo di 10 rate e senza che vi sia l'applicazione degli interessi come impone l'art.

38, comma 7 del decreto legge n.78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010.

Per tutti gli altri pensionati,  il debito d'imposta risultante dal conguaglio fiscale è stato recuperato integralmente nei limiti della capienza della rata di pensione di marzo 2013, stando a quanto viene sancito dalla disciplina tributaria.

A seguito di una specifica richiesta in tale senso da parte dell'Istituto, l'Agenzia dell'Entrate ha stabilito di autorizzare, a partire dalla rata di aprile 2013, una più ragguardevole rateizzazione che verrà effettuata mediante specifici termini.

Nei riguardi dei pensionati titolari di un reddito di pensione pari o maggiore di 18 mila euro e per i pensionati nei confronti dei quali non è stato possibile recuperare integralmente il debito fiscale sulla rata di marzo 2013, precisa il messaggio Inps, il recupero del debito residuo si avrà a decorrere dalla rata di aprile 2013, inoltre verrà applicata una particolare salvaguardia.

Per essere precisi, per i pensionati che possiedono un trattamento pensionistico mensile netto di importo superiore a 1.238,58 euro, il recupero del residuo debito fiscale avverrà dalla rata di aprile 2013 assicurando il pagamento di un importo mensile netto di 990,86 euro corrispondente al doppio del trattamento minimo relativo all'anno 2013.

Questa stesse modalità verranno applicate anche nei mesi a seguire fino al raggiungimento  della cancellazione del debito fiscale, usufruendo anche dell'importo della tredicesima eccedente che è di 990,86 euro, se il debito non viene estinto prima.

Per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile è pari o minore  di 1.238,58 euro mensili, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione, questa modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale estinzione del debito, avvalendosi anche dell'importo della tredicesima se il debito non viene estinto prima.

Se il debito non venisse integralmente recuperato entro il mese di dicembre 2013, l'Istituto provvederà a comunicare al soggetto interessato l'obbligo di estinguere personalmente il saldo entro la data del 15 gennaio 2014,  facendo un versamento con Modello F24 prestampato con gli importi,inviando il tutto insieme alla comunicazione. Qualora la rateizzazione sia in corso e venga interrotta la corresponsione della pensione ad esempio in caso di decesso del titolare, il debito restante e i relativi termini di scadenza verranno comunicati agli eredi che provvederanno al pagamento di quanto dovuto.

Ad eccezione dei pensionati con unica rata di conguaglio fiscale 2012 effettuata nel mese di marzo 2013, il procedimento di rateizzazione troverà esatta corrispondenza nella dichiarazione del sostituto d'imposta Modello 770/2013 CUD 2013, dove sarà opportunamente indicato l'importo del debito residuo, rateizzato consecutivamente.

Per i conguagli rateizzati di cui fa riferimento il messaggio n. 5447, l'importo menzionato costituisce il debito totale detratto quanto già recuperato a marzo, e sarà versato ogni mese dall'INPS salvo i casi particolari di interruzione.