Entro il 18 marzo 2013 le società di capitali devono procedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei libri sociali, ai sensi del D.P.R. n.641/1972.



Per la precisione, sono tenute a questo obbligo le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società consortili a responsabilità limitata, le c.d. aziende speciali e i consorzi tra enti territoriali. Obbligate al versamento del tributo anche le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento, purché ancora obbligate alla tenuta dei libri e dei registri.

Sono invece esonerate dall'adempimento le società dichiarate fallite, i consorzi che non sono costituiti sotto forma di società consortili, le società cooperative e le società di mutua assicurazione.

Il tributo si corrisponde in misura fissa a prescindere dal numero dei libri e di registri adottati dalla società di capitali. L'importo da versare è calcolato in base al capitale o al fondo di dotazione della società all'1 gennaio dell'anno in corso al momento del versamento.

Eventuali variazioni del capitale sociale che intervengano successivamente a tale data, avranno rilevanza ai fini del calcolo del tributo a decorrere dall'anno successivo. Pertanto il versamento può essere:

pari ad Euro 309,87 per società di capitali con capitale sociale non superiore ad Euro 516.456,90;

pari ad Euro 516,46 per le società di capitali con capitale sociale superiore ad Euro 516.456,90.

Il versamento del tributo avviene tramite modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con codice tributo 7085 e l'anno in corso di versamento, ovvero per questo anno il 2013.

Unica eccezione riguarda il primo anno di attività della società, in tal caso il versamento si effettua prima della presentazione del modello per la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, utilizzando il bollettino postale di c/c n.

6007, intestato all'Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

L'importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili.

È importante ricordare che il tributo in oggetto è deducibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP, e che è dovuto in maniera forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzate.





Per quanto concerne il regime sanzionatorio, infine, non essendoci una norma specifica si applica la regola generale. Il ravvedimento può essere effettuato entro 14 giorni (sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo), entro 30 giorni (sanzione pari al 3% per ogni giorno di ritardo), o entro un anno (sanzione pari al 3,75%).