Storica sentenza del Tar laziale che non solo ha  accolto il ricorso presentato dal Codacons, (una delle maggiori associazioni a difesa dei consumatori)  ma ha bbligato Equitalia (l'ente di riscossione statale) a dover fornire una serie di documenti che prima non erano previsti.

La sentenza ha di fatto posto l'accento sull'eccessiva facilità e nebulosità con la quale Equitalia presenta il conto ai contribuenti che capitano sotto il giogo del recupero forzoso di gabelle, multe e quant'altro. La storia é riassunta nel fatto che il Codacons aveva presentato ricorso al Tar contro il rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate alla richiesta di avere accesso ai provvedimenti e agli atti sulla base dei quali l'ente, tra il 2009 e il 2010, effettuava iscrizioni ipotecarie su beni immobili, anche per debiti inferiori agli 8mila euro.

Il Tar , dopo essersi riunito in camera di consiglio, non solo ha ha contestato l'illegittimita' del silenzio operato dall'Agenzia della riscossione ma ha ordinato a Equitalia Sud s.p.a. l'immediata esibizione, entro trenta giorni dalla notificazione della  sentenza, dei seguenti documenti

- gli atti dai quali si possono evincere i nomi dei responsabili (quindi degli impiegati e funzionari dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia) del o dei procedimenti per iscrizione ad illegittima ipoteca;

- tutte le circolari e/o atti interpretativi comunque denominati, che con decorrenza dall'entrata in vigore dell'art. 3, comma 40 del D.L. 30 settembre 2005, modificativo dell'art. 76 del d.P.R.

602 del 1973 hanno avuto ad oggetto l'analisi del divieto dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del citato d.P.R. meglio conosciuto "per crediti tributari inferiori alle € 8.000,00";

- tutte le circolari e/o atti interpretativi, comunque denominati, contenenti istruzioni e/o indicazioni di Agenzia delle Entrate e/o del Ministero dell'Economia e delle Finanze diretti all'Agente della Riscossione – Equitalia Sud S.p.A.

circa le modalita' di applicazione del combinato disposto degli artt. 76 e 77 del d.P.R. 602 del 1973".

Ma poi il Tar ha voluto calcare ulteriormente la mano addirittura condannando l'Agenzia delle Entrate al risarcimento di euro 1000,00 (mille) da destinarsi al Codacons.

I rappresentanti dell'Associazione hanno dichiarato che: "Si tratta di una importante sentenza – perche' dimostra come l'ente incaricato della riscossione debba garantire la massima trasparenza nei confronti dei contribuenti, fornendo i documenti che hanno portato all'emissione di cartelle pazze. e non trincerarsi dietro spiegazioni non sempre chiare ed opportune".