La Cassazione, con la sentenza n. 7320 del 22 marzo 2013, ribadisce che per la concessionedella pensione d'inabilità si tiene conto anche dei redditi del coniuge.

Ormai stiamo assistendo ad una triangolazionediabolica, Cassazione, Ministero del lavoro e l'INPS. Una situazioneparadossale nella quale l'INPS e il Ministero concedono ciò che lagiurisprudenza ripetutamente nega, si presume, anche su istanza dei difensoridella stessa INPS.

A dicembre 2012abbiamo assistito al tentativo dell'INPS di adeguarsi, con la circolare149/2012, alle reiterate sentenze della Cassazione, per poi sconfessare sestessa e tornare sui suoi passi con il messaggio 717/2013 con il quale siribadisce che le Sedi prenderanno in considerazione solo i redditi personalidell'invalido.

In attesa dell'esitodello studio commissionato dal Ministero, la Corte di Cassazione è tornata sull'argomento affermando che per laconcessione della pensione agli invalidi civili si deve tenere conto del "cumulo dei redditi familiari".

Il Supremocollegio ha censurato anche la presunta interpretazione "costituzionalmente orientata "posta alla base del comunicatoministeriale e del messaggio con il quale l'INPS sconfessò la sua circolare,ritornando al vecchio orientamento.

La Corte,infatti, ribadisce che "l'attribuzionedi un rilievo preclusivo dell'intervento pubblico al reddito famigliare di cuii singoli componenti beneficiano, discende dal riconoscimento, nel vigentesistema di sicurezza sociale, di meccanismi di solidarietà particolari,concorrenti con quello pubblico, ugualmente intesi alla tutela dell'uguaglianzae della libertà dal bisogno in attuazione dell'articolo 3" della Costituzione.

Addirittura, nella sentenza in parola si sottolinea che, aseguito della riforma di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 247 del2007, il reddito familiare "costituiscenecessario parametro di riferimento anche per la concessione dell'assegno mensile, consistendo laprovvidenza in questione in un'erogazione destinata non già ad integrare ilminor reddito dipendente dalle condizioni soggettive della persona invalida maa fornire all'invalido - allo stesso modo che la pensione d'inabilità - unminimo di sostentamento atto ad assicurarne la sopravvivenza".

Secondo il Supremo collegio non ricorrano neppure ipresupposti per la remissione della controversia alle Sezioni unite giacché "le conclusioni espresse nelle decisioni diquesta Corte numero 5003 e 4677 del 2011 costituiscono il risultato di unacompiuta considerazione e valutazione delle variegate disposizioni normativesuccedutesi nel tempo", tanto da potersi considerare ormai superato il contrasto giurisprudenziale e consolidato il nuovo orientamento.

A questo punto, riteniamo che il Ministero dellavoro e l'INPS debbano mutare nuovamente il loro orientamento econformassi all'interpretazione fornita dalla Corte, considerando anche ilreddito del coniuge per la concessione della pensione d'invalidità civiletotale.