Il ricorso ad unprocedimento giurisdizionale per la tutela dei propri diritticomporta il sottoporsi ad attese incolmabili e a esiti non semprescontati. Le medesime considerazioni valgono per il contenzionotributario che, pur potendo vantaretempistiche dimezzate rispetto ai processi civili, tuttaviarichiede il decorso di molti anni prima che possa addivenirsi aduna sentenza definitiva; con l'evidente rischio, per ilcontribuente, di veder lievitare i costi della controversia, inragione delle parcelle dei professionisti e delle spese di giustizia,senza alcuna garanzia del buon esito della stessa.

Operano, quindi, indirezione favorevole alle controparti, e con un occhio di riguardoalla già ragguardevole mole di lavoro delle Commissioni Tributarie,gli strumenti deflattivi del contenzioso previsti dallegislatore italiano. Fra questi, merita particolare attenzione lac.d. Mediazione Tributaria, poiché introdotta dal legislatorein tempi recenti, mediante l'art. 39, c.9 del decreto-legge n. 98del 2011, e divenuta operativa per le controversie instauratea far data dal 1 aprile 2012. La novità dell'istituto fa sì chesia, ad oggi, poco conosciuto, non solo dai contribuenti, ma anchedagli operatori giuridici.

La mediazione tributariatrova applicazione solo per le controversie il cui valore non siasuperiore a € 20.000; si ricorda, a tal proposito, che pervalore della controversia deve intendersi, ex art.

18 del D.Lgs n.546/1992, solo l'ammontare delle imposte, al netto di sanzioni edinteressi.

La mediazione opera pertutti gli atti tributari che possono essere oggetto di ricorsogiurisdizionale, emessi dalla Agenzia delle Entrate; non èpossibile, dunque, proporre mediazione per gli atti dei Concessionaridella Riscossione.

La procedura dellamediazione non comporta un aggravio in termini procedurali; infattila parte deve proporre un unico atto contenente sia il ricorso chel'istanza di mediazione, da notificarsi all'Ufficio dell'Agenziadelle Entrate competente per territorio.

L'istanza di mediazionetrova fondamento nelle stesse argomentazioni dedotte in ricorso, epuò contenere una proposta conciliativa, comprensiva del riconteggiodelle imposte. La mancata presentazione dell'istanza è causa diinammissibilità del ricorso proposto innanzi alla CommissioneTributaria.

Laprocedura di mediazione viene svolta dall'Ufficio Legale, alfine di delineare un distacco con le strutture che, precedentemente,hanno emesso l'atto di accertamento.

L'istruttoria può concludersicon un accoglimento, anche parziale, dell'istanza, con il rigettodella stessa, o con una controproposta di mediazione formulatadall'Ufficio.

La mediazione comporta ilbeneficio dell'automatica riduzione delle sanzioni del 60%,anche qualora le imposte debbano essere pagate per intero. L'accordosi perfeziona mediante il pagamento, da parte del contribuente,dell'importo dovuto o della prima rata, in caso di richiesta dirateizzazione, entro il termine di venti giorni dallasottoscrizione dell'accordo.

In caso di mancatoaccoglimento dell'istanza del contribuente, o di inutile decorso deltermine di 90 giorni senza che l'Ufficio abbia comunicato l'esitodella proposta, il contribuente deve depositare il proprio ricorsoinnanzi alla Commissione Tributaria competente, entro il termine di30 giorni; in questo modo, si instaura il contenzioso tributario veroe proprio, cui seguirà la pronuncia del giudice adito.