Il Trattamento di Fine Rapporto (meglio conosciuto come liquidazione) è la somma che viene corrisposta dal datore al lavoratore al termine del rapporto di lavoro.

Se l'azienda fallisce è l'INPS che si accolla i debiti, tra cui anche il pagamento del TFR.

È stato creato a tal proposito il Fondo di garanzia del TFR, gestito dalla stessa INPS che, sostituendosi quindi al datore di lavoro inadempiente, si accolla l'insolvenza nel pagamento del trattamento di fine rapporto.

Le prestazioni previdenziali ed assistenziali sono dovute anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi.

Bisogna prestare particolare attenzione alla famosa Riforma TFR, introdotta con il decreto legislativo n. 252 del 2005, entrata in vigore dal 1 gennaio 2007, la quale ha destato un po' di clamore. In tale riforma, i punti di maggiore discussione, riguardano la scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR.

La scelta si basava tra la destinazinone del TFR alla previdenza complementare o lasciare il TFR in azienda.

La previdenza complementare permette al lavoratore di integrare la pensione obbligatoria di base, con prestazioni pensionistiche aggiuntive.

Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, quindi, si prefigge lo scopo di tutelare il lavoratore dipendente, sostituendosi al datore di lavoro nel pagamento del TFR.

La domanda di intervento del Fondo deve essere presentata dal lavoratore alla sede dell'INPS di competenza territoriale.

In caso di decesso del lavoratore, l'intervento del Fondo può essere richiesto dagli "aventi diritto", da identificare secondo le disposizioni dell'art. 2122 c.c., con preferenza per il coniuge, i figli e, se vivevano a carico del lavoratore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Il diritto al Tfr si prescrive in cinque anni che decorrono dalla data di fine rapporto di lavoro.