La CommissioneTributaria Provinciale di Sondrio con la sentenza CTP di Sondrio n° 24/2/11chiarisce che "l'applicazione acritica e tabellare deiparametri costituisce … ormai solo presunzionesemplice di maggior capacità reddituale, e quindi contributiva, e che pertrovare efficace applicazione ai fini del recupero di imposta deve essereaccompagnato e sostenuto da verifiche di fatto circostanziate e documentatecirca la effettiva e reale capacità reddituale del soggetto verificato".

L'Agenzia delle Entrate, nel caso che ha datoorigine alla sentenza, non aveva preso in considerazionela situazione economica complessiva della famiglia, tralasciando il reddito delconiuge, e dunque l'accertamento fiscale non si adattava alla realtà dei fatti.

Il redditometro è unostrumento di certificazione fiscale che necessita quindi del confronto col contribuente, affinchéegli possa giustificare, in caso di accertamento, nel modo più precisopossibile, le eventuali spese che in prima battuta potrebbero sembrareincoerenti se confrontate con il reddito dichiarato.

L'Agenzia delle Entrate come ha precisato il presidente dellaCorte dei Conti, Luigi Giampoalino, deve"evitare un uso disinvolto delleinformazioni non verificate", glistrumenti presuntivi devono prestare massima attenzione e cautela; data l'elevataincidenza della tassazione l'amministrazione deve avere più attenzione per ilcontribuente. Il fisco dovrà valutare prudentementela situazione specifica di ogni contribuente, la presente posizione è stataconfermata dalla sentenza di Cassazione23554/12.

La sentenza ha stabilitoche quella integrata nello strumento redditometrico altro non è che presunzione semplice, attraverso laquale, mediante elementi indicativi di capacità contributiva, si giunge adeterminare il reddito complessivo presunto. La Suprema Corte per tutelare i contribuenti ha affermato attraverso l'ordinanzan°14896/12 che in caso diaccertamento sintetico, se si dovessero riconoscere "dati certi" comprovanti l'esistenzadi un maggior reddito imponibile, questo può essere dimostrato anche con un atto di donazione intercorsa tra ilcontribuente ed un terzo, purché la donazione sia comprovata da documentazioneidonea.

Risulta quindi avvalorata l'importanza di un confronto paritario tra fisco e contribuenti, affinché ci si possaopporre a strumenti sommari, come il redditometro, attraverso la provacontraria. Lostesso Maurizio Leo, presidente della Commissioneparlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria ha affermato, riferendosi alredditometro, che "si sta aggiustando il tiro; diminuendo il peso degli elementi statistici si comincia ad andarenella direzione giusta".