Nel corso del 2012, quasi 147 mila nuove Partite Iva hanno effettuato l'apertura scegliendo il regime agevolato denominato Nuovi Contribuenti Minimi, che comporta il vantaggio della tassazione sostitutiva del 5% in luogo di Iva, Ires, Irap ed Addizionali regionali e comunali per i primi 5 anni di attività, prolungabili se il contribuente non ha ancora compiuto i 35 anni. 

Infatti il 70% di coloro che hanno aderito al regime dei  "minimi" ha meno di 35 anni e ottiene un effettivo risparmio fiscale, anche se bisogna considerare che se si dovesse superare anche uno dei requisiti previsti, potrebbe essere difficile poi sostenere la tassazione ordinaria.

I requisiti per accedere al regime

I requisiti per poter accedere al regime sono i seguenti

  • nell’anno precedente:
    • hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro
    • non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
    • non hanno effettuato cessioni all’esportazione
    • non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
  • nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro (per quelli utilizzati soltanto in parte nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo si considera un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi)
  • iniziano l’attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti precedenti. Il limite dei 30mila euro di ricavi o compensi deve essere rapportato all’anno (ad esempio, per una nuova attività che inizia il 1° settembre 2010 il limite è di 10mila euro, ossia i 4/12 di 30mila).

Sono esclusi, invece, i contribuenti:

  • che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.)
  • i non residenti
  • che effettuano, in via esclusiva o prevalente,  attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
  • che partecipano contestualmente a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

Non vanno applicate ritenute d'acconto alle fatture e ricordarsi di indicare sempre le seguenti diciture:

  • Operazionenon soggetta ad Iva (art.1 comma 100, Legge 24/12/2007 n. 244) esoggetta ad imposta sostitutiva
  • Regimefiscale di vantaggioperl’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità exart.27, commi 1 e 2, del DL 98/2011