Il Tribunaledi Pozzuoli boccia il redditometro per violazione del diritto alla privacy delcontribuente. La sentenza in questione, che sta facendo discutere, è operadel giudice Antonio Lepre.

Il magistrato, a fronte della richiesta di uncontribuente che "non voleva che l'Agenzia delle Entrate venisse aconoscenza di ogni singolo aspetto della propria vita privata", ha sancito cheil redditometro entrato in vigore il 4 gennaio "determina lasoppressione definitiva del diritto del contribuente e della sua famiglia ad avere una vitaprivata, apoter gestire il proprio denaro, a essere quindi libero nelleproprie determinazioni senza dover essere sottoposto a invadenza del potereesecutivo".

Il giudice però non si è limitato a sancire questo principioma ha anche disposto con la sua sentenza che non venga intrapresa "alcunaricognizione, archiviazione o attività di conoscenza sull'archiviazione deidati del contribuente" e ha ordinato la cessazione di queste attività ove giàiniziate, nonché la distruzione di tutti gli archivi relativi al suddettocontribuente.

Il redditometro ha incontrato lo sfavore del giudice Leprenon solo per il suo carico di lesività a danno della privacy del contribuente,ma anche per una considerazione di naturametodologica: i parametri utilizzati farebbero difatti riferimento a stimeISTAT che "nulla hanno a che vedere con la specificità della materiatributaria".

In ultimo nella inversione dell'onere della prova, posto oraa carico del contribuente, il giudice Lepre ha riscontrato gli estremi dellaviolazione del diritto costituzionale di difesa nel corso del contenziosotributario: il contribuente nella stragrande maggioranza dei casi non avrà lapossibilità materiale di smentire tutta quella serie di elementi adotti dall'Agenziadelle Entrate, non avendo a disposizione mezzi e strumenti atti a produrre laprova contraria.