A partire dal 1° gennaio 2013 l'Ue è impegnata seriamente nella lotta all'evasione fiscale. In quest'ottica èstata difatti emanata da parte dell'UE la direttivasulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, il cui obiettivoconsiste nel favorire, appunto, una maggiore cooperazione e un maggior scambiodi informazioni tra le autorità fiscali europee.

L'aspetto fondamentale di questadirettiva consiste nell'aver sancito il venirmeno del segreto bancario tra Stati membri. Uno Stato membro Ue, in altreparole, non potrà più rifiutarsi di fornire le informazioni soltanto perché essesono detenute da una banca o da altri tipi di istituto finanziario, e sarà dunquetenuto a fornirle ad un altro Stato membro.

Così è stato sancito un obbligo diinformazione a richiesta. Onde accelerare questo processo di apprendimentodelle informazioni è stato previsto che l'autorità interpellata sia tenuta aconfermare il ricevimento della richiesta entro sette giorni lavorativi equindi debba fornire le informazioni al più presto e comunque entro sei mesidalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, se le informazioni sonogià in possesso dell'autorità interpellata, queste devono essere fornite almassimo entro due mesi da tale data.

A partire dal 1° gennaio2014 inoltre ogni autorità nazionale competente sarà tenuta ad inviare all'autoritàcompetente di qualsiasi altro paese UE, mediante sistema di scambio automatico, tutte le informazioni disponibili sui periodid'imposta riguardanti i residenti intale altro paese UE sulle seguenti categorie di reddito e di capitale:

- redditidi lavoro;

- compensi dirigenziali;

- prodotti di assicurazione sulla vita;

- pensioni;

- proprietà e redditi immobiliari.

Oltre all'obbligo di informazione a richiesta, è previsto anche un obbligo di informazione spontanea, cioèin assenza di una apposita richiesta, in determinati casi specifici indicatidalla direttiva, ossia quando:

  • l'autorità competente di un paese UE ha motivo di presumere che esista una perdita di gettito fiscale in altro paese UE;
  • un contribuente ottiene, in un paese UE, una riduzione o un esonero d'imposta che dovrebbe comportare un aumento d'imposta o un assoggettamento a imposta nell'altro paese UE;
  • le relazioni d'affari fra due contribuenti in paesi UE diversi sono svolte in modo tale da comportare una diminuzione di imposta nell'uno o nell'altro paese UE o in entrambi;
  • l'autorità competente di un paese UE ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'imprese;
  • in un paese UE, a seguito di informazioni comunicate dall'autorità competente di un altro paese UE, vengono raccolte informazioni che possono essere utili per l'accertamento dell'imposta in quest'altro paese UE.

Unaconsiderazione conclusiva è d'obbligo: la lotta all'evasione fiscale è fondamentaleper ragioni di equità e giustizia sociale. Tuttavia non possiamo nonmanifestare preoccupazione per il fatto che dal 2014 le informazioni inerential reddito di qualsiasi cittadino italiano saranno a disposizione delleautorità fiscali dei Paesi membri dell'UE e ciò grazie ad un automatismo, senzacioè che sussistano specifiche esigenze di controllo fiscale dettate da ragioniche giustifichino l'acquisizione delle informazioni.