Buone novità per i consumatori italiani: dal 1° gennaio 2013, se il contribuente ritiene di aver ricevuto una cartella esattoriale per un debito non dovuto o ritiene di subire un'azione infondata, egli può far sospendere immediatamente gli effetti di tale azione con una semplice istanza al concessionario della riscossione. Inoltre, se entro 220 giorni dal deposito dell'istanza non dovesse ricevere alcuna risposta, il debito tributario è da ritenersi annullato.

Lo afferma l'associazione dei consumatori Codici, basandosi sul testo della legge di stabilità 2012 (legge n.268 del 24/12/2012, art.

1, commi da 537 a 544). Le azioni che possono essere bloccate sono di tipo cautelare (ad esempio ipoteca, fermo amministrativo) o esecutiva (pignoramento mobiliare o immobiliare). In pratica, segnala Codici, la norma prevede che entro 90 giorni dalla notifica di un qualsiasi atto da parte del concessionario, il contribuente possa fermare tale azione con una semplice istanza.

A seguito del deposito della dichiarazione al concessionario, dunque, quest'ultimo è tenuto ad avvisare entro dieci giorni l'ente competente – ad esempio, a seconda del debito, l'Inps per i contributi previdenziali, l'Agenzia delle Entrate per i tributi, gli enti locali per le sanzioni amministrative – il quale a sua volta deve rispondere al contribuente entro sessanta giorni (comma 539).

La parte più importante della norma è sicuramente quella che stabilisce le conseguenze derivanti dalla mancata risposta dell'ente impositore. Infatti, il comma 540 prevede che "trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite (…) sono annullate di diritto".

"È facile rendersi conto della portata profondamente innovativa di questa legge – commenta Luigi Gabriele, Responsabile Rapporti Istituzionali Codici - che senza dubbio modifica radicalmente il rapporto tra cittadini e gli enti impositori, in quanto questi ultimi sono costretti a valutare attentamente i rilievi effettuati e a rispondere entro termini perentori, pena la cancellazione delle pretese".