La legge di Stabilità ha introdotto alcune importanti novità in materia di riscossione. Queste le principali:

  • fino al prossimo 31 dicembre 2014 può essere presentata la comunicazione di discarico per inesigibilità per i ruoli emessi entro il 31 dicembre 2011;
  • dal 1 gennaio 2013 viene prevista la sospensione, da parte dell’Agente della riscossione, degli atti finalizzati alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, a fronte della presentazione, da parte del contribuente, di una specifica istanza;
  •  viene prevista la possibilità per il contribuente di presentare all’Agente della riscossione, entro 90 giorni dal ricevimento del primo atto di riscossione - ovvero di un atto della procedura cautelare o esecutiva -, una dichiarazione dalla quale risulti che gli atti emessi dall’Ente creditore prima della formazione del ruolo o la successiva cartella di pagamento sono interessati da prescrizione o decadenza, provvedimento di sgravio, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo o da qualsiasi causa di inesigibilità del credito. In caso di dichiarazione mendace del contribuente, sulle condizioni vengono applicate delle sanzioni penali, nonché una sanzione dal 100% al 200% delle somme dovute, con un minimo di 258 euro. Passati 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del contribuente senza aver ricevuto notizia dal creditore, il ruolo è annullato di diritto;

 

Le novità in materia di riscossione coattiva

 Un decreto legge del 2011 aveva previsto che, in tutti i casi di riscossione coattiva per debiti sino a 2.000,00 euro, ogni misura cautelare (quindi, in primo luogo il fermo di beni mobili registrati adottato ai sensi dell’art.

86 del DPR 602/73) avrebbe dovuto essere preceduta da due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dal primo. Ora, detta disposizione è stata espressamente abrogata. Nel contempo, viene sancito che, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti sino a 1.000,00 euro ai sensi del DPR 602/73 intrapresa successivamente all’entrata in vigore della legge, non si procede all’avvio delle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. Tale prescrizione non opera, però, nel caso in cui l’ente creditore abbia inviato al contribuente la comunicazione relativa all’inidoneità della documentazione utile per l’annullamento automatico della cartella di pagamento.

Tale innovazione appare utile nel caso dei fermi delle auto disposti per crediti di esiguo ammontare. L’art. 86, infatti, non prescrive che, prima dell’adozione del fermo, debba essere data comunicazione al contribuente, non a caso tale necessità è stata introdotta dalla prassi ministeriale. Ora, per i debiti sino a 1.000 euro, la comunicazione è necessaria, e, nel caso del fermo, dovrebbe valere come preavviso, quindi si ritiene possa essere oggetto di impugnazione.